Contributi maturati entro il 2010 l'assegno non slitta di un altro anno

La signora Rosella, che ha poco meno di 56 anni di età, segnala di poter contare alla fine del 2010 su una contribuzione previdenziale valutata in 40 anni e costituita da contributi accreditati in relazione ad attività di lavoro dipendente, autonomo e a versamenti volontari. Con queste informazioni la signora Rosella chiede di conoscere quando potrà andare in pensione e quando dovrà presentare la relativa domanda.BR Alla stessa signora Rosella, prima di fornire le notizie richieste, ritengo di segnalare la opportunità di richiedere all'Inps il rilascio dell'estratto conto certificativo. Con tale certificazione lei potrà disporre di ogni certezza, utile per le scelte che si stanno per fare, circa la esatta consistenza del proprio conto assicurativo ai fini del trattamento pensionistico. Si tratta di una conoscenza più ampia e più definitiva di quella, pur sempre reale, che si ricava dal normale estratto conto previdenziale, che riflette le informazioni contributive cosi come sono memorizzate nei competenti archivi contributivi. Nell'elaborazione dell'estratto conto certificativo le contribuzioni possedute dall'assicurato sono infatti sottoposte a controlli al fine di omologare, ma anche, se del caso, legittimamente rettificare, quelle desunte dai citati archivi contributivi.BR Ciò suggerito, e posto che le informazioni contributive segnalate dalla signora Rosella trovino puntuale conferma, è possibile comunicare alla stessa che lei matura il diritto alla pensione di anzianità con la data del 31 dicembre 2010, quando potrà disporre dei richiesti 40 anni di contribuzione, prescindendo dal requisito anagrafico dell'età. Poiché in questi 40 anni di contribuzione sono presenti, insieme a quelli versati come lavoratrice dipendente, anche i contributi versati in qualità di lavoratrice autonoma, la liquidazione della pensione avverrà con le regole dei lavoratori autonomi e pertanto con la decorrenza del 1ºluglio 2011. La vigente normativa prevede infatti che i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione entro il quarto trimestre dell'anno, come è il caso della signora Rosella, possono accedere al pensionamento (finestra) dal 1ºluglio dell'anno successivo.BR Questa regola è ancora applicabile perché la signora Rosella matura il diritto alla pensione di anzianità entro il 2010. Se invece, per ipotesi, la stessa signora Rosella dovesse conseguire il diritto alla citata pensione a far tempo dal 1º gennaio 2011 la relativa decorrenza o finestra verrebbe fissata, trattandosi di pensione liquidata con le regole dei lavoratori autonomi, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Più in particolare la pensione decorrerebbe dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 18 mesi. E' quanto prevede in proposito la legge n. 122/2010 - art.12 - che ha introdotto per quanti maturano il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità a partire dal 1ºgennaio 2011, al posto delle finestre fisse esistenti nella vigente normativa, la cosiddetta «finestra mobile», vale a dire la decorrenza della pensione dopo 12 o 18 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi a seconda che si tratti rispettivamente di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo.BR Per quanto riguarda infine il momento in cui presentare all'Inps la domanda di pensione, la signora Rosella può farla qualche mese prima della prevista decorrenza del 1ºluglio 2011, valida, per quanto sopra riferito, solo per l'ipotesi che con il 31 dicembre 2010 venga conseguito il corrispondente diritto, in forza del possesso dei 40 anni di contributi, come segnalato. Diversamente si rientrerebbe nella previsione dell'articolo 12 della legge n.122/2010, nei termini appena sopra chiariti.BR