Vietato uccidere gli animali vaganti

ROMA.‘I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture... non possono essere soppressi e «non possono essere destinati alla sperimentazione». Lo prevede la legge 281 del 14 agosto 1991 definita «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo». Nello stesso testo si precisa che i cani «ricoverati nelle strutture», «possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, a opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità». Sempre secondo la 281 sono le regioni che devono disciplinare con propria legge «l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali», nonchè adottare «un programma di prevenzione al randagismo». Sono i comuni, poi, «singoli o associati» e le comunità montane, a dover provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti o costruirne di nuovi «nel rispetto di criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione». Il codice penale, da parte sua, con l'articolo 544 bis sui «delitti contro il sentimento per gli animali», prevede che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi».