Quattro anni di carcere per i molestatori

ROMA. Chiunque minacci o compia atti persecutori nei confronti di qualcuno rischia il carcere fino a quattro anni. Se poi a molestare è il coniuge (anche separato o divorziato), il convivente o il fidanzato e se la molestia ad oggetto una donna incinta la detenzione può durare fino a sei anni. Sono le principali novità del testo approvato dall'Aula della Camera che introduce il reato di 'stalking' nel nostro ordinamento con un nuovo articolo: il 612-bis del codice penale. Il provvedimento è passato con una maggioranza quasi unanime: gli unici voti contrari sono stati quelli dei due deputati liberaldemocratici.
Il disegno di legge stabilisce anche che nei confronti del molestatore si possa disporre l'allontanamento fino ad un anno dalla casa o dal luogo di lavoro della vittima o anche, ad esempio dalla scuola dei figli.
Ecco, in breve, cosa prevede il testo che ora passa al Senato.
Atti persecutori.E' con questo termine che il nuovo reato verrà indicato nel codice penale. In sostanza la norma prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque «molesta o minaccia taluno con atti reiterati ed idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ad ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Le aggravanti.La pena aumenta se a 'molestare' è il coniuge, anche se separato o divorziato, o il convivente o il fidanzato (anche ex). Si prevede più carcere anche se la vittima è un minore o un 'diversamente abile' o una donna incinta e se gli 'atti persecutori' sono stati commessi usando armi, o da'persona travisata'.
Querela e procedibilità d'ufficio.Il delitto è punito sempre a querela di parte. Ma si può procedere d'ufficio se il reato è commesso nei confronti di un minore o di un disabile e anche quando il molestatore era già stato ammonito dal magistrato.
Per raccogliere prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni telefoniche.