Definire azzeccagarbugli l'avversario è un reato

ROMA.Rischia una condanna per diffamazione chi offende la reputazione di un'avversario definendolo «azzeccagarbugli». Lo stabilisce la Cassazione, confermando la condanna inflitta nel novembre 2006 dalla Corte d'appello di Potenza ad un uomo, responsabile di un partito d'opposizione della Giunta del Comune di Venosa, accusato di diffamazione aggravata. L'imputato aveva diffuso un volantino nel quale, aveva definito il sindaco «gaglioffo azzeccagarbugli». I giudici d'appello, pur osservando che molte delle espressioni contenute nel manifesto fossero denigratorie ma scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica, avevano condannato l'uomo proprio per aver utilizzato i suddetti termini: secondo la Corte di merito, le parole «gaglioffo» ed «azzeccagarbugli» offendevano gratuitamente la reputazione della persona offesa coinvolgendo la sua professione di avvocato senza alcuna connessione con l'attività politica esercitata».
Contro tale decisione, la difesa dell'imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando che entrambi gli epiteti non «trasmodavano dalla critica politica, interamente rivolta all'attività politica censurata».
Gli «ermellini» (sentenza n.32577 della quinta sezione penale) hanno dichiarato inammissibile il ricorso: «corretta» e «logicamente motivata» appare, scrivono in sentenza, la «valutazione di gratuità delle proposizioni diffamatorie, eccedenti il limite della legittima critica politica perché, non necessarie nè collegate alla personalità pubblica dell'offeso, attingevano la sua sfera professionale e personale».