Scaramozzino, si al processo


PAVIA. Il processo per la morte di Pasquale Scaramozzino, il docente di Statistica alla facoltà di Scienze politiche, si farà. Il giudice delle indagini preliminari Erminio Rizzi ha infatti accolto le tesi sostenute nella memoria di Graziano e Yuri Lissandrin, avvocati della famiglia Scaramozzino, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti per andare al dibattimento. Il pubblico ministero Maura Ripamenti dovrà dunque formulare il capo di imputazione nei confronti di Andrea B., l'automobilista che alle ore 18 del 18 giugno 2006 travolse e uccise il professor Scaramozzino, contestandogli il reato di omicidio colposo.
Il docente era in bicicletta lungo il Naviglio, quel pomeriggio di fine primavera, quando l'auto l'investi: lui cadde a terra, picchiò il capo sull'asfalto e mori. Secondo il pm, fu una disgrazia senza colpa, secondo gli avvocati Lissandrin c'era, almeno, un concorso di colpa. Tesi, quest'ultima, che anche il perito, nominato dalla stessa procura, aveva sostenuto. In ogni caso, se ne discuterà al processo. «Siamo molto soddisfatti per la decisione del giudice Rizzi - commenta l'avvocato Yuri Lissandrin - e per l'equilibrio che ha dimostrato nell'affrontare una vicenda molto complessa».
Una vicenda nella quale non era mancata la polemica sulla tesi sostenuta dal pm, ossia che il limite di velocità imposto in quella zona, i 5 km l'ora, fosse assurdo, impossibile da rispettare. La sua violazione da parte dell'automobilista, dunque, non era da contestare (di qui la richiesta di archiviazione del procedimento). Ricostruiamo, dunque, la dinamica dell'incidente stradale. Quel 18 giugno il professor Scaramozzino torna da una passeggiata in bicicletta, proviene da Certosa lungo via Alzaia. Deve dare la precedenza alle auto che arrivano da destra, dal ponticello a doppia corsia sopra il Naviglio. Un ponticello che ha un cartello che indica il limite di velocità di 5 km l'ora. Insomma, Scaramozzino potrebbe non aver dato la precedenza, ma con quel limite poteva aspettarsi che l'auto di Andrea B. arrivasse più lentamente; e se Andrea B. fosse andato a passo d'uomo (ancor meno), avrebbe visto in tempo la bicicletta evitando l'impatto. Pur essendoci una mancata precedenza da addebitare a Scaramozzino. Il concorso di colpa, dunque. Ma il pm Ripamonti scrisse nella sua richiesta di archiviazione: «Tale limite è palesemente irragionevole, non solo per le caratteristiche della strada (...), ma soprattutto perché si tratta di un limite che di fatto è impossibile da rispettare, se non forse facendo avanzare l'autovettura con il solo pedale della frizione, evitando di schiacciare l'acceleratore». E aggiunse: «Nella specie potrebbe addirittura porsi un problema di eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo che impone il predetto limite di velocità». Tuttavia da parte dell'automobilista - al di là della questione del limite di velocità - c'era stata poca prudenza: un po' per la pericolosità generale dell'incrocio, che imponeva se non 5 km l'ora l'ora meno comunque dei 30 che avrebbe mantenuto Andrea B.; un po' per il fatto, da verificare, del solo abbagliante a quell'ora e in quel punto, tale da imporre più prudenza.

Filiberto Mayda