E' un incendio senza colpevoli

CERTOSA. «Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste». Con questa motivazione il gip Fabio Lambertucci ha prosciolto l'imprenditore edile Raffaele Gallo, di Vellezzo Bellini, dall'accusa di aver provocato (colposamente) l'incendio che l'8 gennaio 2006 danneggiò gravemente due palazzine alla frazione Cascine Calderari.
Un incendio che costrinse quattordici famiglie a lasciare le abitazioni. Sotto il profilo dei danni, ingenti, il procedimento civile prosegue per la sua strada, ma quello penale, come si vede, ha accertato che non ci sono colpevoli. Nello stesso tempo, tuttavia, il giudice spiega - nell'articolata motivazione della sentenza - perchè nessuno sia responsabile per quella canna fumaria che, «molto probabilmente», provocò l'incendio, essendosi surriscaldata e non avendo protezione e distanza sufficiente dal muro per non diventare pericolosa fonte di calore interno. Una canna fumaria che proprio l'imprenditore Raffaele Gallo, difeso dall'avvocato Edoardo Melli di Pavia, aveva installato.
A fornire al pubblico ministero Maura Ripamonti (che aveva chiesto il rinvio a giudizio) gli elementi per l'indagine era stato il perito, l'ingegner Gianfranco Bussone. Il quale scrisse che «è molto probabile che la causa dell'incendio sia stata l'innesco della combustione per effetto del calore sprigionato da una canna fumaria calda a contatto o sufficientemente vicina alla struttura stessa». Il giudice Lambertucci osserva però come «la ricostruzione delle cause dell'incendio sia stata condotta in via meramente induttiva e affermata solo come probabile».
Ci si potrebbe chiedere se non fosse stato il caso di andare, comunque, a processo per verificare meglio cosa fosse accaduto. Il giudice replica anche a questa osservazione, spiegando di essere chiamato a un «giudizio prognostico sulla possibilità di condanna dell'imputato». E questa «prognosi» è negativa perché gli elementi «acquisiti durante le indagini non sono sufficienti e non sono integrabili». E' evidente, comunque, che «l'ipotesi elaborata dal consulente tecnico è ragionevole e la ricostruzione delle cause dell'incendio è plausibile - ricorda il gip -: tuttavia, gli elementi sarebbero insufficienti per giungere alla condanna dell'imputato». Infine, il giudice accenna alla causa per danni: «Nel caso, l'ipotesi elaborata dal consulente del pm sarebbe forse idonea a formare un prova in un giudizio civile (ove è ammesso il canone del 'più probabile che no"), ma non nel giudizio dibattimentale penale».