«Risarcito lo studente bocciato dopo l'incidente»

ROMA. Ha diritto al risarcimento del danno lo studente che, rimasto ferito a seguito di un incidente stradale, è stato costretto a trascurare la scuola e dunque perde l'anno, ritardando cosi anche una futura attività lavorativa. Lo ha sancito la Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari).
Quest'ultima, pur riconoscendo il diritto di una studentessa al risarcimento del danno per «sinistro stradale», aveva respinto la domanda legata al danno per la bocciatura a scuola. La Suprema Corte (terza sezione civile, sentenza n.3949) ha invece accolto il ricorso della ragazza: l'affermazione dei giudici di merito, «non solo è viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità». Tale principio, si legge nella sentenza, stabilisce che «il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza a un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto». Infatti, «benchè non sia configurabile - spiegano i giudici - un danno da lucro rapportabile specificamente al ritardo nel conseguimento del titolo di studio, di questa circostanza può essere eventualmente tenuto conto nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il titolo di studio è necessario».