Invalidità civile, questi sono i vantaggi per l'età pensionabile e la pensione
Egregio dottor Epifani, sono una lavoratrice dipendente che ha compiuto 50 anni il 30 luglio scorso, ho iniziato la mia attività nel luglio del 1978 e sono stata assunta tramite le liste speciali dedicate agli invalidi civili. Avevo un'invalidità espressa in 2/3, trasformata nel 70% nel 1992 e aggravata all'80% il 27/04/1999.
In base alla legge 335/95, nel mio caso l'età per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere di 55 anni: ciò è ancora valido? Come influisce la mia invalidità sull'età pensionabile e sull'importo della pensione?
Rosina L.Pavia
La signora Rosina fa sapere di avere ottenuto nel 1999 il riconoscimento di invalida civile con una percentuale dell'80%, quando precedentemente era stata del 70%. In proposito chiede di conoscere quali benefici, in termini pensionistici, le possano essere concessi in conseguenza del riferito riconoscimento, in particolare i riflessi sulla propria età pensionabile e sulla misura della pensione che Le potrà essere liquidata.
Contributi figurativi
Per rispondere ai quesiti posti e per le circostanze da lei segnalate, occorre fare riferimento alla norma contenuta nell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Questa legge ha previsto nei confronti di alcuni lavoratori un incremento o maggiorazione dell'anzianità contributiva posseduta ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi richiesti per il conseguimento della pensione. Ciò in considerazione dello svolgimento della loro attività lavorativa in condizioni ambientali particolari ovvero in presenza di determinate patologie possedute dagli stessi lavoratori.
In questa previsione sono collocati a decorrere dall'anno 2002 anche i lavoratori invalidi civili per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta tuttavia una invalidità civile superiore al 74%. A proposito dell'espressione «invalidi per qualsiasi causa», riportata nel testo della legge appena citata, il Ministero del Lavoro ha a suo tempo precisato che, con riferimento alla percentuale del 74%, il legislatore ha inteso escludere implicitamente quelle prestazioni per la cui concessione non è prevista la determinazione della percentuale del grado di invalidità, come le pensioni o assegni di invalidità a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei Fondi sostitutivi.
La maggiorazione o beneficio, cui si fa riferimento, consiste nel riconoscere due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso aziende private o amministrazioni pubbliche, anche per periodi anteriori al 2002, ma in concomitanza con il possesso della invalidità civile con grado superiore al 74%. Per periodi inferiori all'anno, il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.
Il limite dei cinque anni è comunque riconosciuto entro l'anzianità massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema retributivo. Questo riconoscimento non si configura comunque come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del raggiungimento del diritto e della liquidazione della pensione. Lo stesso beneficio non ha peraltro nessun riflesso sull'età pensionabile, che per le donne, lavoratrici dipendenti, rimane fissata, secondo la normativa attualmente in vigore, a 60 anni per la pensione di vecchiaia e a 57 anni, almeno fino al 31 dicembre 2007, per la pensione di anzianità. Il beneficio in questione non spetta peraltro per i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa, come in occasione della riscossione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione guadagni, nonché da riscatto non collegato ad attività lavorativa.
Va fatta la richiesta
Cosi per esempio nel caso della signora Rosina, alla quale è stata riconosciuta dal 1999 una invalidità civile superiore al 74%, la stessa, avendo lavorato senza interruzione da quest'ultimo anno fino al 31 dicembre 2006, ha già maturato una maggiorazione contributiva di mesi 16, cioè 8 anni per 2, pari quindi a 69 settimane di contribuzione. Pertanto la signora Rosina, che ha iniziato a lavorare dal 1978 ed ha proseguito senza interruzione, può disporre, con riferimento alla data del 31 dicembre 2006, di un'anzianità contributiva complessiva, comprensiva della maggiorazione in questione, di circa 30 anni. Il beneficio di cui si parla viene attribuito dietro presentazione di specifica richiesta da parte del lavoratore interessato, corredata dalla prevista documentazione consistente nel verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Commissione medica presso l'Asl competente per l'accertamento della invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione medica di verifica del Tesoro. Per effetto dell'attribuzione del beneficio in questione l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione viene determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dal lavoratore di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata con le modalità precisate nell'esempio fatto. Questa maggiorazione influisce pertanto sull'importo della pensione da liquidare con il sistema retributivo, perché aumenta l'anzianità contributiva (entro il limite dei 40 anni), che è, insieme alla retribuzione di riferimento, elemento per il calcolo della pensione stessa. La predetta maggiorazione, da attribuire peraltro unicamente e solo all'atto della liquidazione della pensione, è utile ovviamente anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto (cioè i 40 anni) nel caso che l'interessato non sia in possesso del requisito anagrafico. La maggiorazione, più volte citata, non assume inoltre alcuna rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva o della pensione da liquidare interamente con il sistema contributivo. Come è noto, infatti, nel calcolo contributivo l'importo della pensione è determinato esclusivamente in base alla somma dei contributi versati (montante individuale dei contributi).
Remo Epifani