Niente sesso con le minorenni

ROMA. La disinvoltura e il modo di fare disinibito e intraprendente di una ragazzina adolescente, che dimostra più della sua età nonostante non abbia ancora 14 anni, non rende meno grave il comportamento dell'uomo maturo che consuma con la minorenne - consenziente - rapporti sessuali.
Lo dice la Cassazione che rifiuta di far rientrare nell'ipotesi di minor gravità - prevista dal codice per graduare le pene a repressione della violenza sessuale - l'abuso compiuto da chi approfitta dei sentimenti di chi è solo una bambina cresciuta in fretta. Con questa decisione - che sembra prendere le distanze dal verdetto col quale, a febbraio, i supremi giudici avevano considerato meno grave la violenza su una minorenne consenziente (foto) è pratica di uomini - la Suprema Corte ha reso definitiva la condanna a cinque anni di reclusione, con risarcimento danni, inflitta dalla Corte di Appello di Cagliari (il 29 gennaio 2004) nei confronti di Gian Paolo D. (54 anni) colpevole di aver portato a letto una ragazzina invaghita di lui. E pronta a tutto per quell'uomo al quale proponeva appuntamenti in luoghi adatti all'intimità. Per la Corte d'Appello, quel che aveva fatto Gian Paolo non è di minore gravità, nonostante - come ha sostenuto l'uomo nel ricorso - la ragazzina fosse molto sveglia e sembrasse quasi una donna. Per i magistrati di Cagliari, queste circostanze sono state sufficienti per concedere all'imputato le attenuanti generiche, che hanno ridotto, da sei a cinque anni di carcere, la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Nuoro (14 maggio 2002). Nella decisione d'appello, la Suprema Corte non ha rinvenuto «nessuna contradditorietà «laddove ha concesso le attenuanti ponendo «in evidenza la particolare intraprendenza della ragazza» e il suo comportamento che era «eufemistico definire come disinibito e disinvolto». Per i giudici di Piazza Cavour, però, questi elementi legittimamente rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche sono del tutto «irrilevanti, o quantomeno non decisivi, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità». La Cassazione osserva che il verdetto ha tenuto conto dell'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato alla vittima anche in termini psichici.