Censimento per sapere quanti lavorano in Comuni e Province

Province, Comuni, Comunità montane e Unione di Comuni dovranno trasmettere ai prefetti o direttamente al sito Internet della Direzione centrale dell'Amministrazione civile del ministero dell'Interno gli elenchi aggiornati dei loro dipendenti. La rilevazione ha uno scopo preciso: disporre di un quadro conoscitivo aggiornato di come sono articolate le strutture di ogni ente, allo scopo di verificare la produttività, individuare le potenzialità da valorizzare e le eventuali carenze di organici, di cui tenere conto durante le trattative per i rinnovi contrattuali.
La circolare è stata emanata in accordo con l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, l'Unione delle Province d'Italia e l'Unione nazionale comunità enti montani (8 giugno 2001).
Ecco gli estremi della disposizione: Protocollo n. 15700/3B1/447. Circolare n. 2/01. Direzione generale dell'Amministrazione Civile, Direzione centrale delle Autonomie, Servizio Personale e Uffici degli Enti locali, Divisione Personale Enti Locali. Roma, 7 marzo 2001.

Oggetto: Circolare n. 2/01 Censimento generale del personale degli Enti localiL'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [1]recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» demanda a questo Ministero la competenza ad aggiornare periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), l'Unione delle Province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale Comuni, Comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli Enti locali.
Tale rilevanza riveste particolare importanza in quanto consente di disporre di un aggiornato quadro conoscitivo della realtà degli Enti locali sotto il profilo strutturale e quindi delle potenzialità operative che sono in grado di esprimere anche in considerazione delle novità introdotte in tema di personale degli enti locali dai vigenti contratti collettivi (Ocnl 31.3.1999-1.4.1999 e 14.9.2000).
Il censimento viene effettuato d'intesa con le summenzionate associazioni rappresentative delle autonomie locali al fine di porre a disposizione dell'intera collettività nazionale e, in particolare, delle autonomie stesse tutti i dati risultanti dalla rilevazione.
Gli enti oggetto della rilevazione sono: Province, Comuni, Comunità montane e Unioni dei Comuni.
Al fine di conseguire l'obiettivo nel più breve tempo e con la maggiore completezza possibile vengono utilizzati strumenti informatici.
In particolare è stata attivata, nell'ambito del sito Internet di questa Direzione Generale http://cedweb.ministero.itun'apposita pagina Web alla quale gli Enti interessati al censimento dovranno accedre per scaricare sui propri pesonal computers l'applicazione software e il relativo data base atti alla rilevazione.
Le manualità operative per effettuare tale operazione sono comprese nell'allegato 1.
L'allegato 2comprende le note tecniche atte alla compilazione della maschera video (inserimento, rettifica e cancellazione) predisposta per la gestione dei dati da inviare.
Gli allegati 5 - 6 - 6bis - 7contengono informazioni utili agli Enti per l'inserimento dei dati.
La presente circolare, comprensiva di allegati, può a sua volta essere scaricata dallo stesso sito Internet tranne gli allegati 3 e 4.
I dati dovranno essere riferiti alla data del 31 dicembre 2000 e registrati su appositi supporti magnetici (floppy da 3,5") che dovranno essere fatti pervenire alla Prefettura territorialmente competente.
Solo Enti sprovvisti delle necessarie attrezzature potranno utilizzare, seguendo le allegate istruzioni, l'apposito modulo cartaceo ( All. 4), da trasmettere alle Prefetture provvedere alla registrazione dei dati nei suddetti supporti magnetici, previo scarico del citato sito Internet del suindicato materiale informatico e secondo le allegate manualità operative.
Atteso il rilievo che il censimento riveste - anche ai fini dei rinnovi contrattuali - si richiama l'attenzione degli enti interessati sulla presente circolare, atteso che eventuali omissioni o ritardi comporterebbero conseguenze negative non solo sulla completezza del quadro conoscitivo ma anche sulla validità dei dati oggetto del monitoraggio che debbono poter essere resi noti in un arco di tempo il più breve possibile rispetto alla data della rilevazione.
(Continua)