La totalizzazione ora vale per tutti Ma ci sono regole precise, eccole
Egregio dottor Epifani, ho 57 anni di età ed ho svolto attività lavorativa per oltre 16 anni come lavoratore dipendente, poi ho fatto per altri 17 anni l'artigiano ed infine ho avuto negli ultimi 8 anni un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata. Chiedo di conoscere se, sommando tutti questi anni di lavoro, posso andare in pensione e da quando. La ringrazio per la risposta. Adriano P.Vigevano
Il signor Adriano, che oggi ha 57 anni di età, segnala di aver svolto attività lavorativa in differenti situazioni: come lavoratore dipendente, come lavoratore autonomo ed infine come collaboratore continuativo e coordinato, i noti Co.Co.Co. Lo stesso ha accumulato per queste attività contributi superiori ai 40 anni, pur se risultano versati in tre differenti fondi previdenziali. Chiede quindi di sapere se, utilizzando congiuntamente questi contributi, può andare in pensione, da quando e con quale procedura.
Due o più gestioni
Il nostro lettore, con il quesito posto, si riferisce chiaramente all'istituto previdenziale della totalizzazione dei contributi che consiste, come noto, nella possibilità offerta dalla legge ai lavoratori iscritti a due o più gestioni pensionistiche, che non raggiungono il diritto alla pensione in nessuna di esse, di sommare gratuitamente i contributi versati nelle diverse gestioni per raggiungere il requisito per la pensione. Dando per scontata l'esattezza dei dati contributivi forniti, di cui è sempre buona norma verificarne la consistenza effettiva presso l'Inps, la risposta da offrire al signor Adriano è del tutto positiva. Ciò grazie alla emanazione della legge 23 agosto 2004 n. 243, la recente legge di riforma previdenziale, meglio conosciuta come riforma Maroni, che, con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, lett. O), regolamentate poi dal decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, ha esteso le ipotesi di utilizzo della totalizzazione.
La stessa infatti, che era prima prevista solo per le pensioni di vecchiaia o di inabilità, può essere oggi utilizzata anche per ottenere la pensione di anzianità. Questa pensione pertanto è ora possibile, in regime di totalizzazione, per il lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quarant'anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati alla totalizzazione, almeno 6 anni di contributi.
La totalizzazione oggi può essere poi utilizzata oltre che dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, da quelli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), dai liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse, dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive od esclusive dall'assicurazione generale obbligatoria (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.), anche dai lavoratori parasubordinati (gli ex Co.Co.Co.), prima esclusi ed iscritti alla speciale Gestione Separata istituita dalla legge n. 335/1995 (riforma Dini).
La citata legge n. 243/2004 ha offerto cosi più ampie possibilità a quei collaboratori continuativi e coordinati con un passato di lavoratori dipendenti, come il signor Adriano, ai quali era precedentemente preclusa ogni possibilità di cumulo della loro speciale contribuzione, nemmeno a pagamento.
Bene per l'anzianità
Con le nuove regole sobriamente ricordate, il signor Adriano può pertanto conseguire la pensione di anzianità, sommando i diversi spezzoni contributivi posseduti, che sono complessivamente superiori ai 40 anni e che singolarmente rispondono ai requisiti minimi previsti dalla legge, cioè di durata non inferiore ai 6 anni.
Dal computo della contribuzione Inps viene tuttavia esclusa, ai fini del diritto alla pensione in questione, quella che si riferisce agli accrediti figurativi per disoccupazione e malattia. Attenzione inoltre: i periodi assicurativi da totalizzare non devono essere coincidenti ed il richiedente la totalizzazione non solo non deve essere già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni previdenziali interessate, ma deve anche possedere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione e normalmente consistenti nella cessazione dell'attività lavorativa dipendente.
La totalizzazione riguarda infine tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti: non è possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni che i periodi contributivi di una singola gestione. Circa la procedura da seguire per ottenere la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, il signor Adriano deve farne richiesta alla gestione previdenziale della forma assicurativa alla quale egli da ultimo è, ovvero è stato, iscritto. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione in suo favore.
Quanto alla misura della pensione che sarà liquidata a carico delle gestioni facenti capo all'Inps, ciascuna di esse provvede a liquidare, con le regole del sistema contributivo, il trattamento «pro-quota» di competenza, cioè in rapporto ai contributi versati presso di essa. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps, che è l'Ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
Infine: la pensione di anzianità, in regime di totalizzazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. In questo caso non sono infatti previste le cosiddette «finestre di uscita»: la pensione di anzianità si consegue immediatamente non appena si raggiungono i requisiti previsti dalla legge. E non è un vantaggio di poco conto.
Remo Epifani