Obbligatori i contributi per la colf Vanno versati sempre. Cosi le regole

Egregio dottor Epifani, da parecchi anni svolgo attività di lavoro domestico presso una famiglia. Non sono mai stati versati i contributi previdenziali e vorrei perciò sapere cosa fare per poter recuperare questi contributi. Ringrazio per ogni suggerimento che mi verrà fornito.
Lettera firmata
Pavia
La lettrice segnala di prestare attività di lavoro domestico da parecchi anni presso una famiglia senza che durante questi anni siano stati versati in suo favore i contributi previdenziali. Chiede pertanto di conoscere quali iniziative siano previste in questi casi per il recupero della contribuzione non versata. Al riguardo si deve preliminarmente evidenziare che, come noto, sono considerati lavoratori domestici coloro che prestano la propria opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro. Rientrano quindi in questa categoria di lavoratori: le colf, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti, eccetera.


La denuncia all'Inps

L'obbligo di assicurare il lavoratore domestico esiste quando quest'ultimo svolge il servizio sotto le direttive del datore di lavoro e ne riceve in cambio una retribuzione, parte della quale può essere in natura, cioè sotto forma di vitto ed alloggio.
E' sempre obbligatorio assicurare i lavoratori domestici:
- qualunque sia la durata del lavoro e quindi al limite anche una sola ora al mese;
- anche se il lavoro è saltuario e discontinuo;
- anche se gli stessi siano già assicurati per altra attività, per esempio i domestici che svolgono contemporaneamente lavori di pulizia degli stabili oppure sono occupati presso un'industria o un'azienda commerciale¸
- anche se di nazionalità straniera, purchè in regola con le leggi sull'immigrazione;
- anche se pensionati.
Per assumere un lavoratore domestico il datore di lavoro deve attenersi ad una precisa procedura stabilita dalla legge e dalle disposizioni del Ministero del Lavoro. Se si tratta di lavoratore domestico di nazionalità italiana, come è il caso della lettrice, il datore di lavoro può assumerlo direttamente dopo aver concordato con il lavoratore stesso gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie, eccetera). Dopo di ciò il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Inps la denuncia di assunzione del lavoratore domestico, al fine di versare i contributi dovuti per legge.
Questa denuncia viene fatta utilizzando l'apposito modulo LD09, da presentarsi entro il più breve tempo possibile, comunque entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione. Il modulo di denuncia è reperibile presso tutti gli uffici Inps oppure può essere scaricato dal sito web di questo Istituto: www.inps.it.
E' contro legge qualsiasi accordo intervenuto fra il datore di lavoro ed il lavoratore domestico per non presentare la predetta denuncia e quindi per non versare i contributi previdenziali. Questi contributi sono pertanto sempre dovuti in presenza di svolgimento di lavoro domestico, anche quando il lavoratore manifesta la volontà di non voler versarli.
Tutto ciò sinteticamente ricordato, si può per intanto segnalare alla lettrice che è possibile il recupero dei contributi previdenziali dovuti e non versati relativi a periodi pregressi. E' tuttavia necessario che la stessa lettrice segnali all'Inps il mancato versamento in suo favore di tali contributi da parte del proprio datore di lavoro.
In questo caso si possono recuperare i contributi relativi ai 10 anni precedenti, per i quali, poiché non sono considerati prescritti secondo le disposizioni di legge, è consentito il versamento e quindi la relativa azione di recupero da parte dell'Inps.


Recupero e sanzioni

Per la circostanza dovrà essere fornito ogni dato di interesse, che consenta allo stesso Inps di attivarsi, previo opportune verifiche ispettive, per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.
A questa contribuzione si dovranno poi aggiungere le sanzioni civili, una specie di interessi sanzionatori, per il comportamento omissivo tenuto dal datore di lavoro. I dati di interesse, che devono accompagnare la predetta segnalazione, sono quelli anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, come ogni notizia relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro, cioè orario settimanale, retribuzioni ricevute, eventuale fruizione di vitto ed alloggio, nonché anche l'eventuale grado di parentela con il datore di lavoro.
E' anche possibile il recupero dei contributi che si collocano temporalmente oltre i 10 anni, che sono pertanto prescritti. In questo caso si potrà infatti esercitare la facoltà di riscatto in base all'art. 13 della legge 1338/1962, a condizione che la lavoratrice possa produrre documentazione di data certa, che provi l'esistenza del proprio rapporto di lavoro in tale periodo più lontano.
La richiesta di regolarizzazione per omissione contributiva relativa a rapporti di lavoro domestico può essere fatta anche spontaneamente dal datore di lavoro, che in questa eventualità può utilizzare l'apposito modulo LD15, anch'esso reperibile presso il già citato sito Inps www.inps.it, sezione «Moduli» oppure presso gli uffici dello stesso Istituto. Questo modello deve essere poi presentato all'Inps stesso, debitamente compilato con le notizie richieste e firmato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore domestico.
Segnalo infine alla lettrice, che per qualsiasi esigenza e necessità collegata con la sua situazione contributiva, può sempre fare riferimento ai competenti uffici dell'Inps che le presteranno ogni utile assistenza. Opportuno poi, in caso di iniziative ed attivazione di azioni per il recupero dei contributi omessi, farsi assistere dal Sindacato di categoria o da un Ente di patronato, presente sul territorio.
Remo Epifani