Io ero in una famiglia di coldiretti Come posso recuperare il periodo?

Egregio dottor Epifani, quando nel 1970 mi sono sposata, sono andata a vivere nella proprietà di mio suocero, titolare di azienda agricola, coltivatore-diretto, dove ho prestato per alcuni anni attività di lavoro in qualità di familiare coadiuvante. Per questo periodo non risulta versata alcuna contribuzione previdenziale. Le chiedo di sapere se posso in qualche modo recuperare questi contributi, ai fini pensionistici, ed in che modo. La ringrazio.
Chiara B.
Stradella
La signora Chiara segnala che in conseguenza del suo matrimonio, insieme al proprio coniuge, ha fissato la dimora presso la casa del suocero. In questo contesto familiare lei ha poi svolto attività lavorativa come collaboratrice del nucleo coltivatore-diretto, di cui era titolare lo stesso suocero. Per lo svolgimento di questa attività, in qualità di affine del titolare dell'azienda agricola, la signora Chiara avrebbe potuto ottenere l'iscrizione negli elenchi nominativi di categoria con conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali all'apposita Gestione Speciale dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni.


Un'attività esclusiva

Ai fini di questa iscrizione la normativa, temporalmente applicabile, prevede che non sia solamente sufficiente dedicarsi abitualmente alla diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ma che questa attività venga svolta in maniera esclusiva o almeno prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il coltivatore diretto per il maggior periodo dell'anno e che costituisce per lo stesso la maggior fonte di reddito. Ovviamente deve esistere anche uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela o affinità rispetto al titolare dell'impresa, documentato dal certificato storico di famiglia di quest'ultimo.
La signora Chiara chiede pertanto consigli su cosa fare per poter recuperare questi contributi non versati e per i quali, tenuto conto della loro collocazione temporale, è già intervenuta la prescrizione, essendo ormai trascorsi più di 10 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versarli. Questo significa che nè l'Inps può richiederne oggi il versamento, nè può farlo volontariamente colui che a suo tempo vi era tenuto (datore di lavoro/titolare dell'azienda).
In questi casi, non essendo più consentito di versare i contributi, è tuttavia possibile versare un capitale (rendita vitalizia reversibile) corrispondente al valore attuale della quota di pensione che, verificandosene le altre condizioni di legge, spetterebbe all'assicurato in relazione a questi contributi, qualora gli stessi fossero stati tempestivamente versati. Ciò è quanto prevede la norma vigente - art. 13 della legge n. 1338/196 - che disciplina i casi di contribuzione omessa e caduta in prescrizione pur se con riferimento alla posizione di lavoratore dipendente.
L'unica condizione per avvalersi del predetto art. 13 è che il rapporto di lavoro, la sua durata e la relativa retribuzione devono essere provati con documenti di data certa. La Corte Costituzionale ha poi chiarito che la prova documentale, scritta, è necessaria solo per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro.
La durata dello stesso e l'ammontare della retribuzione sono invece dimostrabili con ogni mezzo di prova, comprese le testimonianze. La possibilità di fare ricorso allo strumento dell'art. 13, sobriamente richiamato, al fine di coprire i periodi assicurativi non più sanabili per intervenuta prescrizione, è ora estesa anche ai familiari coadiuvanti dei coltivatori diretti.
Ciò in quanto i citati familiari, al pari dei lavoratori dipendenti, non sono abilitati al versamento diretto della contribuzione obbligatoria, «ma sottoposti a tal fine alla determinazione di altri soggetti».
Analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, anche per i collaboratori familiari dell'azienda autonoma l'esistenza del rapporto di lavoro-collaborazione deve risultare da documentazione di data certa, mentre la durata potrà essere provata mediante testimonianze.


Domanda di riscatto

L'Inps fornisce in proposito una serie di documentazioni da ritenersi utili per la definizione della domanda di riscatto: l'elenco dettagliato è contenuto nel messaggio Inps n. 22705 del 14 luglio 2004, consultabile in internet al sito Inps www.inps.it.
Le dichiarazioni rese «per conoscenza personale» non sono peraltro valide per dimostrare che in un determinato momento storico esisteva un rapporto di collaborazione tra il richiedente il riscatto (rendita vitalizia) ed il titolare del nucleo coltivatore-diretto. Le dichiarazioni di attestazione di un rapporto lavorativo «ora per allora» possono essere rilasciate esclusivamente da pubbliche amministrazioni e/o dagli Enti gestori del'attività agricola.
In tale contesto, ad esempio, rivestono caratteristiche di prova certa:
- la dichiarazione del sindaco attestante che dalla consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare, per i periodi di riferimento, alla colonna «annotazioni» risultano registrazioni del tipo agricoltore, contadino, lavoratore della terra;
- attestazione dell'Ente Macchine Agricole (Uma) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma del richiedente la costituzione della rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante, concimi, eccetera;
- attestazione dell'Asl dalla quale risulti che il richiedente all'epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei campi.
In definitiva, quindi, se la signora Chiara si trovava all'epoca dei fatti segnalati nelle condizioni di potersi iscrivere negli elenchi dei coltivatori diretti e dispone della documentazione di data certa, che possa provare il proprio rapporto collaborativo, come precisato, può recupare i periodi contributivi mancanti dal suo conto assicurativo, facendo domanda all'Inps di costituzione di rendita vitalizia reversibile.
Un accenno infine al certificato storico di famiglia che va comunque presentato insieme alla documentazione richiesta. Lo stesso, tuttavia, non costituisce di per sè una prova certa, ma poichè rappresenta tuttavia lo «status di appartenenza» del richiedente la rendita vitalizia al nucleo familiare, finisce con essere condizione di ammissibilità per l'istruttoria della domanda.
Remo Epifani