Per Marandola indizi discordanti

PAVIA. Gli indizi c'erano, ma non concordavano. E nessuno, mai, ha provato il coinvolgimento diretto dell'imputato nel presunto episodio di peculato. Lo scrivono, nella loro motivazione, i giudici che lo scorso 14 giugno hanno assolto il professor Paolo Marandola da quell'accusa. L'urologo pavese era stato rinviato a giudizio per un episodio avvenuto nel 2001. Aveva prescritto un eco-doppler a un paziente del suo Medical-Center e l'uomo aveva svolto l'esame al San Matteo. Poi, però, lo aveva pagato nel centro privato di Marandola. La difesa ha ipotizzato un errore della segretaria, ma la querela presentata ai carabinieri diede in ogni caso avvio a un procedimento penale. Una vicenda che si è conclusa con l'assoluzione piena.
«Ritiene il collegio - spiega la motivazione - che effettivamente la tesi sostenuta dal pubblico ministero è avvalorata da una serie di indizi che hanno caratteristiche di gravità e di una certa precisione, ma non possono con assoluta certezza definirsi anche concordanti, atteso che la tesi difensiva dell'equivoco non è assolutamente da escludere perchè è pacificamente ammesso anche dalla stessa (parte offesa) che nell'accordo per eseguire con Vitetta l'esame, prendendo direttamente appuntamento con lui, non intervenne Marandola, ma fu un'iniziativa da lui assunta una volta avuti i nomi e i numeri di telefono dei due medici dalla segretaria del Medical Center. E' pur vero che fu (la parte offesa) a mettersi in contatto con il Medical Center per prenotare l'esame, dopo avere saputo dell'attesa di quattro mesi, però ha precisato di non avere parlato con Marandola nè con alcun medico, ma di avere avuto i numeri dei due medici del Policlinico, dove poi avvenne l'esame, dalla segretaria. Quindi è probabile che Marandola, al momento della telefonata, neanche fosse stato presente presso il centro».
I giudici ricordano che la segretaria della struttura privata «nel giro di poche ore richiamò (la parte offesa) evidenziandogli l'errore» e che «evidentemente un simile comportamento non si confà all'ipotesi che costei avesse seguito precise istruzioni del Marandola». Interessante anche il passaggio sulla qualifica che l'imputato ricopriva all'epoca dei fatti. L'articolo 314 del codice penale dice che il peculato viene commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che «avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria». Il capo d'accusa a carico del professor Marandola lo indicava come titolare della cattedra di urologia all'Università di Pavia e direttore di specializzazione in urologia. Nel primo caso, in assenza di una convenzione tra Università e San Matteo, è escluso il possesso e la disponibilità dell'apparecchio utilizzato per l'ecodoppler; riguardo alla seconda qualifica, lo stesso attuale direttore della Clinica di Urologia, professor Rovereto, sentito come teste dichiarò che «all'epoca dei fatti il direttore della scuola di specialità, il cattedratico era e rimane il professor Tinozzi».
Infine i giudici si soffermano sulla circostanza che l'accertamento vero e proprio venne compiuto da uno specializzando, vale a dire il dottor Domenico Vitetta.
«Poichè l'esame è stato eseguito da Vitetta quale longa manus del Marandola, non avrebbe dovuto il capo d'imputazione fare riferimento a costui quale autore mediato o forse quale concorrente?». Una domanda retorica, dal momento che il capo d'accusa indicava il solo professor Marandola come presunto autore del reato di peculato, senza che lo stesso avesse agito in concorso con alcuno. E' sulla base di queste argomentazioni, e di altre che per motivi di spazio non è possibile riassumere, che Marandola, difeso dall'avvocato milanese Pasquale Balzano Prota, è stato assolto con la formula «perchè il fatto non sussiste». Ed è stata rigettata la conclusione dell'accusa, ossia la condanna a un anno di reclusione chiesta dal sostituto procuratore Luisa Rossi.