Andrà in pensione dal luglio 2007 Queste le regole della totalizzazione

Egregio dott. Remo Epifani, in qualità di iscritto Enpacl dal 1977, maturerò al 30-6-2007 anni 30 e mesi 6 di contribuzione. Nella gestione Spdai (Inps-Inpdai) mi sono stati accreditati anni 34 e mesi 4 di contribuzione versata nel periodo dal 07/67 all'11/01. Per totalizzare 40 anni secondo le nuove regole, posso integrare l'anzianità contributiva Enpacl con lo 'spezzone" Inps (9 anni e 6 mesi) e conseguentemente chiedere la pensione di anzianità dall'1-7-07? Ringrazio anticipatamente e porgo i miei migliori saluti.
G. Morandotti
Pavia
Il signor Morandotti segnala di essere titolare di due conti assicurativi: uno presso l'Enpacl, l'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro, e l'altro presso l'Inps in relazione ad una pregressa attività di lavoro dipendente, gran parte della quale svolta come dirigente di azienda industriale e come tale interessata da iscrizione all'Inpdai. Questo istituto è stato peraltro soppresso dal 1º gennaio 2003 e le relative posizioni assicurative sono state trasferite al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Inps) in separata evidenza contabile.


I periodi da sommare

Con il primo di detti conti assicurativi, il signor Morandotti potrà possedere, con riferimento al prossimo 30 giugno 2007, un'anzianità contributiva di 30 anni e 6 mesi. Con il secondo conto assicurativo, l'anzianità contributiva è pari invece, come segnalato, a 34 anni e 4 mesi, maturata dal 1º luglio 1967 al 30 novembre 2001. Con riferimento a questa realtà contributiva, il signor Morandotti chiede di conoscere se può maturare dal 1º luglio 2007 il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione dei contributi, potendo contare su di una contribuzione complessiva utile di 40 anni.
L'invocato istituto della totalizzazione, la cui disciplina è di epoca recente, offre, come noto, la possibilità di sommare gratuitamente periodi contributivi che, da soli, non sarebbero altrimenti sufficienti a garantire una pensione, nel caso del signor Morandotti quella di anzianità. Infatti egli, da un lato, per poter ottenere la pensione di anzianità dall'Enpacl, cui è attualmente iscritto, dovrebbe possedere un'anzianità contributiva di 35 anni insieme a 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età.
Dall'altro lato, la contribuzione complessiva posseduta presso l'Inps, 34 anni e 4 mesi, è oggi insufficiente per far maturare il diritto alla pensione di anzianità, essendo richiesti i canonici 35 anni di contributi insieme ai 57 anni di età, almeno fino al 31 dicembre 2007.
Ora è invece possibile, grazie alla totalizzazione, che i versamenti contributivi effettuati nel corso della vita lavorativa in gestioni diverse, pur rimanendo nelle singole gestioni, siano cumulati per raggiungere il diritto ad un'unica pensione, che può essere: di vecchiaia, con 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità contributiva, di anzianità, con 40 anni di anzianità contributiva, di inabilità ed indiretta ai superstiti. Questa possibilità è oggi disciplinata normativamente dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, il quale è stato emanato in attuazione di specifica delega al governo contenuta nella recente legge di riforma previdenziale, la n. 243/2004, allo scopo di ridefinire l'istituto della totalizzazione, ampliandone le possibilità di farvi ricorso.
Tra le rilevanti novità introdotte dalla citata nuova normativa vi è infatti la possibilità, prima esclusa, di conseguire la pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, possedendo 40 anni di contributi totalizzati. Inoltre, con la nuova disciplina, la totalizzazione è consentita anche quando il requisito del pensionamento è raggiunto in una delle forme pensionistiche oggetto di cumulo.


Norme da rispettare

Il citato decreto legislativo n. 42 stabilisce le condizioni che ciascun assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare i periodi contributivi non coincidenti. In particolare:
- l'assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da una delle gestioni previdenziali destinatarie della normativa sulla totalizzazione, che comprendono oltre a quelle pubbliche (Inps, Inpdap, ecc.), le Casse di Previdenza per i Professionisti iscritti agli Albi, la Gestione separata Inps (ex Co.Co.Co) ed il Fondo di previdenza del Clero;
- per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 6 anni e non coincidenti.
Per periodi assicurativi coincidenti, si intendono i periodi coperti da contribuzione versata contemporaneamente in gestioni previdenziali diverse. In ipotesi di parziale coincidenza degli spezzoni contributivi, come è il caso del signor Morandotti, i relativi periodi coincidenti saranno peraltro conteggiati una sola volta. Inoltre la totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è quindi possibile la totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Alla luce di queste nuove previsioni normative, sinteticamente richiamate, il riscontro da offrire al quesito posto dal signor Morandotti non può che essere positivo. Egli infatti potrà cumulare i 30 anni e 6 mesi di iscrizione Enpacl, raggiunti con il 30 giugno 2007, con il periodo di iscrizione all'Inps, dal 1 luglio 1967 al 31 dicembre 1976 (9 anni e 6 mesi), non coincidente con nessun altro periodo contributivo, maturando cosi i 40 anni di contributi necessari per il diritto alla pensione di anzianità. Questa potrà avere decorrenza dal 1º luglio 2007, sempre che la relativa domanda venga presentata nel mese precedente questa data.
Infine, per quanto riguarda le modalità di liquidazione della pensione, le istruzioni ministeriali hanno chiarito che «le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti». Ai fini della misura del trattamento pensionistico, pertanto, ogni gestione interessata alla totalizzazione conteggerà per intero tutti i periodi contributivi ad essa relativi.
Remo Epifani