Una deriva a destra del codice Rocco


Tutto si può dire del codice penale Rocco, emanato nel 1930 in pieno regime fascista, tranne che non sia severo quanto a tutela della proprietà privata.
Eppure anche quel codice, che prevede la possibilità per un privato di difendersi per proprio conto, ritiene indispensabile, per tenere esente da pena chi reagisce, che vi sia un equilibrio fra l'aggressione e la reazione. Stabilisce infatti l'articolo 52 che non è punibile chi ha commesso il fatto - ad esempio il ferimento o addirittura l'uccisione dell'aggressore - per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Una norma equilibrata rispetto ai valori in gioco, che richiede al giudice chiamato ad applicarla un esame attento di ogni vicenda, con riferimento sia all'attualità del pericolo (la norma non consente vendette) sia soprattutto alla proporzione della reazione.
E però, già nel dicembre del 2002 è stato presentato un disegno di legge per modificare la norma, sulla base del rilievo che «l'eccessivo grado di discrezionalità che è stato lasciato al potere di interpretazione dei magistrati ha vanificato la certezza del diritto». Come si vede, nulla di nuovo sotto il sole: secondo quanto vien detto di questi tempi ai più alti livelli istituzionali, la colpa è sempre dei magistrati. Cosi, quel disegno di legge, approvato ieri in via definitiva dalla Camera, aggiunge all'articolo 52 una norma che prevede il «diritto all'autotutela in un privato domicilio», intendendosi come tale non solo l'abitazione e le sue pertinenze, ma anche ogni luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
In tali casi, ove l'aggredito usi un'arma legittimamente detenuta, il giudice non è tenuto a fare tante indagini e valutazioni sul rapporto di proporzione richiesto in generale dalla norma sulla difesa legittima: questo deve ritenersi sussistente, e l'uso dell'arma è legittimo non solo al fine di difendere la propria o altrui incolumità, ma anche per difendere i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Che dire?
Intanto, al di là dei pericoli insiti in questo oggettivo stimolo ai privati ad armarsi e a usare le armi, l'esplicita equiparazione fra incolumità delle persone e dei beni lascia di sasso. Nella prima parte dell'articolo 52, quando si fa riferimento alla difesa di un diritto si allude non solo alla vita o alla propria incolumità personale, ma anche ai diritti patrimoniali: ma proprio con riferimento a questi il giudizio sul bilanciamento degli interessi in gioco è importante, essendo necessario tra l'altro accertare se per salvare un bene è proprio indispensabile sparare.
Con la modifica aggiuntiva ieri introdotta sostanzialmente si dice che nell'ambito del «domicilio» la reazione con le armi è sempre proporzionata, anche se il risultato poteva essere raggiunto in un altro modo.
Vi è inoltre da considerare che il concetto di domicilio utilizzato è molto ampio. Orti, giardini e cortili rientrano nelle pertinenze dell'abitazione: quale potrà essere il limite nell'impiego delle armi da parte del proprietario?.
Davvero di questa legge se ne poteva fare a meno.

Giovanni Palombarini