Quando non è possibile il riscatto Giusta la decisione presa dall'Inps

Egregio dottor Epifani, le sottopongo la mia situazione contributiva. Ho chiesto anche il riscatto, ma la domanda mi è stata respinta. Devo fare ricorso? La ringrazio per la risposta.
Franca Gazzaniga
Voghera
La signora Franca, che oggi ha 56 anni di età, segnala di possedere, con riferimento al 31 dicembre 2003, n. 1584 contributi settimanali, pari a 30 anni e mezzo di versamenti, accreditati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, in corrispondenza di attività lavorativa svolta come lavoratrice dipendente.
Inoltre segnala pure di possedere quasi 3 anni di contributi versati nella Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati, in relazione ad un periodo di lavoro svolto dal 1998 al 2001 in qualità di collaboratrice continuativa e coordinata (Co.Co.Co.).
Per quest'ultimo periodo la signora Franca ha fatto domanda di riscatto per coprirlo, verosimilmente, di contribuzione anche nell'assicurazione obbligatoria, come lavoratrice dipendente. Questa domanda non è stata accolta dall'Inps a motivo della contemporanea copertura assicurativa, esistente nella citata Gestione Separata.
A questo proposito la signora Franca chiede un qualche consiglio per la proposizione di un eventuale ricorso all'Inps, perché questi possa rivedere, positivamente, la propria precedente determinazione. Infine, e credo soprattutto, la signora Franca chiede di conoscere quando potrà andare in pensione sulla scorta della riferita realtà anagrafico-contributiva, di cui è titolare.
Sul tema dell'eventuale ricorso, non sembra che esistano validi motivi di impugnativa. La decisione dell'Inps appare corretta e rispettosa della normativa di riferimento, che esclude la facoltà di riscatto di quei periodi già coperti, a qualsiasi titolo, da assicurazione. Come lo è il periodo in questione (1.9.1998-30.4.2001) durante il quale in favore della signora Franca è stata versata la contribuzione obbligatoria all'apposita Gestione Separata dei lavoratori parasubordionati.
D'altro canto, come noto, l'istituto del riscatto contributivo a fini pensionistici, la cui applicazione oggi risulta notevolmente ampliata, ha proprio l'obiettivo di offrire al lavoratore la possibilità di effettuare, a proprie spese, la copertura di alcuni periodi durante i quali egli è stato escluso da qualsiasi assicurazione.
Né la normativa vigente nel citato periodo consentiva alla signora Franca di coprirlo con versamenti volontari, con lo scopo di incrementare il suo conto assicurativo di lavoratrice dipendente. A meno che non fosse stata autorizzata dall'Inps a tali versamenti prima del 1996, cioè al sorgere dell'obbligo contributivo alla citata Gestione Separata.
Si deve segnalare a questo riguardo, ma solo a titolo informativo, che oggi la recente legge di riforma previdenziale, la n. 243/2004, prevede la possibilità, per il lavoratore parasubordinato, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo alla Gestione Separata, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso la gestione obbligatoria, cui era precedentemente iscritto. Si è peraltro in attesa dell'emanazione del relativo decreto di attuazione.
Quanto poi all'epoca in cui la signora Franca potrà conseguire il diritto alla pensione, segnalo che la sua realtà anagrafico-contributiva, cosi come comunicata, la fa agevolmente collocare al 1º giugno 2009. Cioè dal primo del mese successivo a quello di compimento del suo 60º anno di età, quando la signora Franca matura il diritto alla pensione di vecchiaia, a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, come lavoratrice dipendente. Per questa pensione verranno utilizzati tutti i contributi versati fino a tutto il mese di maggio 2009, esclusi quelli versati alla Gestione Separata, in qualità di lavoratrice parasubordinata.
Non è possibile anticipare le predetta decorrenza del 1º giugno 2009, facendo ricorso alla pensione di anzianità. Pur raggiungendo il previsto requisito anagrafico dei 57 anni nel 2006, la signora Franca maturerà invece quello contributivo dei 35 anni solo nel secondo semestre del 2008, s'intende continuando a prestare ininterrottamente l'attuale attività di lavoro dipendente.
Nel frattempo tuttavia, a partire dal 1º gennaio 2008, il requisito anagrafico, richiesto dalla citata legge di riforma, per il diritto alla pensione di anzianità è di 60 anni, che per le donne è del tutto irrilevante, in quanto a questa età le lavoratrici possono ottenere la pensione di vecchiaia.
La signora Franca potrà poi utilizzare i contributi versati nella Gestione Separata, se rimarranno dell'attuale consistenza, per ottenere la pensione supplementare. Questa pensione è infatti prevista per gli iscritti alla predetta Gestione che, pur non avendo raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione autonoma, per la quale sono richiesti cinque anni di versamenti contributivi, conseguono tuttavia la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di altra gestione obbligatoria.
Remo Epifani