Lavori al Castello, accolto il ricorso presentato dal Comune
LARDIRAGO.Duro colpo per il Collegio Ghislieri. La vicenda iniziata molti mesi fa, che vede contrapporsi Comune e Fondazione, si arricchisce ogni giorno di particolari sempre nuovi. Questa volta oggetto della discussione sono gli oneri per la sistemazione del Castello. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso in appello del 2001, presentato dal Comune contro la Fondazione Ghislieri, per l'annullamento della sentenza in data 5 marzo 2001 emessa dal Tar per la Lombardia. In paese i primi commenti: «Adesso le parti saranno costrette a sedere ad un tavolo e discutere». Il fatto. Il 5 marzo 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia aveva accolto il ricorso proposto dal Collegio Ghislieri che chiedeva l'accertamento al diritto alla gratuità della concessione edilizia, rilasciata dal Comune per il recupero ed il riuso del Castello, - con conseguente annullamento della concessione edilizia nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo di concessione, nonché la condanna del Comune alla restituzione delle somme versate quale contributo per oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria -. Nei confronti della sentenza il Comune era ricorso in appello sostenendo che non sussistevano i requisiti - soggettivo e oggettivo - per il rilascio di concessione edilizia a titolo gratuito. La motivazione: la Fondazione non è un ente pubblico e l'intervento progettato non realizza alcun interesse pubblico. «La Fondazione non è un ente pubblico e l'intervento progettato non realizza opere rivolte alla collettività in senso generale, bensi al soddisfacimento di interessi privatistici e comunque delle esigenze di un numero limitato di persone».
La concessione edilizia era stata rilasciata al Ghislieri per l'esecuzione di lavori di recupero e riuso del Castello, al fine di realizzarvi una residenza studentesca ed un centro congressi. Lo statuto della Fondazione infatti prevede di accogliere e mantenere gratuitamente in convitto giovani di ingegno e non agiate condizioni economiche: questo fa si che l'intervento edilizio sia di rilevante interesse sociale. Tuttavia la Fondazione è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che secondo l'ordinamento non è preposto alla realizzazione dell'opera, né agisce per conto di alcun ente pubblico, difettando qualsiasi collegamento organizzativo e funzionale, o giuridicamente rilevante con l'apparato della pubblica Amministrazione. In conclusione: l'appello del Comune è stato accolto; respinto il ricorso del Ghislieri.
Paolo Aiello