Imputato «contumace»: esperti a confronto al Ghislieri

PAVIA. L'onda lunga della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha influenzato il quarto appuntamento dei seminari sulla giustizia organizzati dal Dipartimento di Diritto e procedura penale dell'Università di Pavia. Al centro del dibattito, che si è tenuto lunedi sera al collegio Ghislieri di Pavia, la disciplina sulla contumacia e le garanzie difensive nei processi penali, in particolare dopo la modifica di tale disciplina con la recente sentenza del febbraio 2005. Un provvedimento, quello della riforma, che nasce dalla necessità di rendere più compatibile la figura della «contumacia».
Si è parlato dell'assenza dell'imputato nei processi a suo carico, con quanto indicato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A dare maggiore risalto al tema trattato la presenza di Vladimiro Zagrebelsky, giudice presso la corte europea dei diritti dell'uomo, oltre che di Francesco Caprioli, dell'Università di Bologna, e di Giorgio Lattanzi, consigliere della Corte di Cassazione.
Vittorio Grevi, docente di procedura penale e moderatore del dibattito, ha spiegato come «la disciplina che assume nel nostro ordinamento la figura della contumacia sia risultata spesso incomprensibile agli altri stati europei, fino ad influenzare i metodi di regolamentazione dei procedimenti di estradizione».
Già due pronunciamenti della Corte Europea di Strasburgo del 2004 (la sentenza del caso Somogyi e del caso Sejdovic contro l'Italia) avevano ritenuto che alcune disposizioni del codice di procedura italiano penale in materia di contumacia violassero la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
«La Corte Europea ha ritenuto non adeguata la situazione legislativa italiana - ha dichiarato Caprioli -. Uno dei problemi maggiori risulta la questione della conoscenza o meno da parte dell'imputato del processo a suo carico. L'imputato può essere ignaro per colpa, volontà oppure non volontà. Si tratta di gestire tutti questi casi».
Per Lattanzi la situazione attuale andrebbe completamente ribaltata. «Semplicemente non dovrebbe svolgersi un processo in cui l'imputato è contumace, cioè assente, proprio perché non ci sono elementi per sapere sempre con certezza se l'imputato è o no a conoscenza del processo. L'elevato numero dei processi che avvengono in contumacia dimostra invece che spesso questa figura diventa una strategia processuale, e questo è inaccettabile».
A ritenere insufficiente la recente proposta di riforma, che pure intende rispondere alla corte europea in termini di adeguamento della legislazione italiana, è lo stesso Zagrebelsky. «In Europa la maggior parte dei sistemi esistenti presuppone l'obbligo da parte dell'imputato di partecipare al processo. La sua presenza viene ritenuta fondamentale, tanto che la Corte di Strasburgo offre delle linee per favorirla ed incoraggiarla. Ciò che conta è che ci sia da parte dell'imputato piena conoscenza del procedimento a suo carico, e che venga garantita la possibilità di un nuovo processo. Al contrario della logica e della prassi italiane».
Maria Fiore