Tutti i poteri al premier e alla maggioranza
ROMA. La cosiddetta riforma della Costituzione ha fatto un altro passo avanti mentre l'intero panorama dei costituzionalisti italiani e commentatori politici di diverso orientamento hanno tanto concordemente quanto inutilmente sottolineato i pericoli dell'iniziativa. Vale la pena di vedere da vicino di che cosa si tratta, con alcuni esempi, per comprendere meglio le ragioni di tante preoccupazioni.
Il governo . La riforma modifica profondamente la forma di governo e i rapporti fra questo, il Parlamento e il Capo dello Stato. La caratteristica di tale cambiamento è data dal rafforzamento netto non solo dei poteri del Governo ma soprattutto di quelli del Presidente del Consiglio, con parallela riduzione del peso istituzionale degli altri due organi. Secondo le nuove previsioni il «primo ministro» determina la politica generale del Governo e garantisce l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
Dirigendo l'attività di ministri che egli solo, a sua discrezionalità, può nominare e revocare (di qui la definizione di «premierato assoluto» che normalmente si usa a proposto di questa scelta).
Il Primo ministro viene designato dagli elettori attraverso l'elezione dei deputati, che sarà in sostanza una dichiarazione di preferenza per il candidato premier di cui il capo dello Stato deve prendere atto.
Presidente della Repubblica.Il compito di formare la compagine governativa non spetta più al presidente della repubblica, al quale viene sottratto ogni ruolo nella risoluzione delle crisi di governo. Si noti: diversamente da quanto era previsto in un progetto iniziale, nel testo approvato dal Senato è prevista la controfirma del ministro per alcuni atti che sono propri del presidente (fra questi la grazia: con soddisfazione, è facile immaginare, del ministro Roberto Castelli). E' stato giustamente scritto che il depotenziamento delle funzioni del Presidente è uno dei frutti dell'insofferenza verso un potere arbitrale degli equilibri costituzionali.
Il Parlamento.Ciò vale anche a proposito del Parlamento, che avrà un Senato slegato dal rapporto di fiducia con il Governo e da ragioni di scioglimento anticipato (con una ripartizione di competenze un po' confusa, al Senato è affidato il raccordo tra potere legislativo nazionale e autonomie territoriali). Il Primo ministro, entro dieci giorni dalla formazione dell'esecutivo, si presenta alla sola Camera dei deputati illustrando il programma di legislatura e la composizione del governo, dopo di che è tenuto soltanto alla presentazione di un rapporto annuale sull'attuazione del programma. Il premier potrà poi porre la questione di fiducia per fare approvare con priorità propri disegni di legge, con quale compressione delle funzioni parlamentari è facile immaginare. Infatti, la nuova costituzione prevede l'attribuzione al Primo ministro del potere di scioglimento anticipato della Camera, di cui il Presidente della repubblica conserva solo la titolarità formale dell'atto. La legislatura è comunque legata alla sorte del Primo ministro, anche in caso di sua morte o impedimento. Il voto di sfiducia determina le dimissioni del Primo ministro, lo scioglimento della camera e l'indizione di nuove elezioni; solo se i deputati della maggioranza, senza il concorso di quelli dell'opposizione, approvano una mozione con l'indicazione di un nuovo premier per realizzare il programma di inizio legislatura, il Capo dello Stato non emana il decreto di scioglimento.
Corte costituzionale.Solo marginalmente la riforma riguarda la magistratura, in quanto le modifiche progettate dall'attuale maggioranza passeranno per il nuovo ordinamento giudiziario, da approvare con legge ordinaria. Modifiche rilevanti investono invece la Corte costituzionale. Viene infatti ridotto a quattro il numero sia dei giudici eletti dalle magistrature ordinaria e amministrative, sia di nomina del presidente della Repubblica, mentre viene elevato a sette il numero dei giudici di nomina politica (tre della Camera, quattro del Senato). Inoltre, alla Corte viene sottratto il potere di risolvere i conflitti di attribuzione fra Camera e Senato - che in astratto potrebbero essere anche molti, vista la complicata ripartizione delle competenze - che viene attribuito ai rispettivi presidente o a un comitato paritetico di quattro deputati e quattro senatori le cui decisioni saranno insindacabili.
Federalismo e diritti. Alle Regioni sono attribuite in via esclusiva competenze legislative in materie rilevanti per la tutela di diritti sociali fondamentali, quali l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e l'organizzazione scolastica. E' evidente che questo è lo snodo cruciale della tante volte invocata «devolution». Intanto, chi garantirà che questa competenza esclusiva sarà rispettosa dei principi fondamentali - di solidarietà, di eguaglianza - della prima parte della costituzione? La riforma non lo chiarisce. E poi: in un Paese con forti differenze socio-economiche come il nostro, come sarà possibile evitare una frantumazione territoriale di sanità e istruzione produttiva di forti differenziazioni di prestazioni? E' evidente che se la riforma dovesse autorizzare la moltiplicazione e la diversificazione di queste, quei principi verrebbero colpiti duramente, con il conseguente sacrificio di diritti essenziali, soprattutto nel Mezzogiorno.
Come si vede, a preoccupare non sono solo i tanti arretramenti, in termini di diffusione del potere e di equilibri istituzionali, rispetto alla Costituzione vigente. In gioco vi è anche la sorte di già fragili diritti. Per fortuna, al termine della procedura in atto sarà il referendum popolare a decidere di questa riforma.