La riforma della giustizia seminario al Ghislieri
PAVIA. Dove va la giustizia? Quale giudizio danno del processo di riforma in atto gli addetti ai lavori (parlamentari, magistrati, avvocati, docenti universitari)? E' il tema generale dell'imminente seminario del Dipartimento di diritto e procedura penale 'Cesare Beccaria" dell'Università, a cura di Vittorio Grevi, al collegio Ghislieri. Il primo dei cinque appuntamenti sarà domani alle 21. Abbiamo chiesto al professore di illustrarci gli argomenti dei primi due incontri, lunedi e il 4 aprile.
Professor Grevi, qual è il filo conduttore dei seminari di quest'anno?
«Come risulta anche dal titolo degli incontri 'Finalità di accertamento e garanzie costituzionali nel processo penale: quali riforme?", ho pensato che fosse opportuno fare il punto, di fronte a un pubblico di studenti ma anche di magistrati e di avvocati, sui rapporti tra la finalità tipica del processo penale, che è una finalità di accertamento dei fatti e delle responsabilità, e il complesso delle garanzie imprescindibili, perchè sancite a livello costituzionale, nell'itinerario del processo. Questo è l'eterno problema della giustizia penale, che deve ovviamente realizzare il suo scopo basilare, di dare attuazione alla legge penale sostanziale, ma nel rigoroso rispetto di un nucleo intangibile di diritti e di libertà dell'imputato. Ci interrogheremo, perciò, su alcune riforme che si vengono proponendo, per verificare se siano coerenti con questa esigenza di bilanciamento tra 'efficienza" e 'garanzie", avendo sempre di mira il fine ultimo del processo come strumento per applicare la legge penale».
Il tema di domani sarà la disciplina della prescrizione di reato.
«Qui c'è un preciso aggancio a una recente proposta di legge di iniziativa parlamentare che, nel quadro di un più ampio disegno volto ad inasprire il trattamento penale dei soggetti recidivi, punta paradossalmente a una drastica riduzione dei termini di prescrizione del reato quando si tratti di imputati incensurati (e con la sola eccezione dei gravi delitti di criminalità di stampo mafioso). Si tratta di una proposta di cui è difficile cogliere una giustificazione razionale, tanto più per la frettolosità e l'improvvisazione che ne hanno caratterizzato il percorso parlamentare, al punto da accreditare il sospetto che l'iniziativa dei proponenti sia stata guidata dal proposito di 'salvare" questo o quell'imputato, all'interno di alcuni ben noti processi per reati di pubblica corruzione. Senonchè, al di là di questo proposito poco decoroso (e peraltro coerente con la linea di diverse leggi 'ad personam" già approvate nell'attuale legislatura) non si può non denunciare il pericolo che la proposta provochi un effetto devastante sull'intero sistema della giustizia penale».
Perchè devastante?
«E' facile prevedere che, in conseguenza di un cosi radicale abbassamento dei termini di prescrizione (oltretutto introdotto senza alcuna contestuale manovra di diminuzione della durata dei tempi processuali) un enorme numero di processi per reati di medio-alta gravità sarebbe destinato ad essere 'fulminato" da morte prematura, quasi si trattasse di un'amnistia mascherata, in quanto i nuovi e più ridotti termini di prescrizione del reato maturerebbero nella massima parte dei casi prima della conclusione del normale svolgimento dei processi. Questo è vero, anzitutto, per i processi in corso, cui le nuove disposizioni si vorrebbero immediatamente applicare (tra l'altro in assenza di un previo monitoraggio ministeriale volto a valutare l'entità del fenomeno), ma lo stesso vale anche per i futuri processi. Come è inevitabile, se si stabiliscono dei termini di prescrizione del reato ridotti in modo assolutamente sproporzionato rispetto alla effettiva e concreta durata dei procesi. Ma ciò significherebbe una sorta di suicidio del sistema penale, che continuerebbe a minacciare pene anche gravi per tutta una serie di reati, assicurando peraltro un ampio margine di sostanziale impunità agli imputati non recidivi, grazie alla fissazione di termini di prescrizione cosi accorciati da scadere quasi sempre prima della sentenza definitiva».
In che modo il corso affronta la riforma dell'ordinamento giudiziario?
«Ne parleremo certamente su un piano generale, anche in rapporto alle polemiche che hanno accompagnato l'approvazione della legge di riforma, poi restituita alle Camere dal Capo dello Stato. Più in particolare ne parleremo lunedi 4 aprile, quando si analizzerà uno degli aspetti più dibattuti di tale legge (non toccato dalle censure del presidente Ciampi), cioè la modifica della struttura degli uffici del pubblico ministero, all'insegna di un rafforzamento dei poteri del procuratore della Repubblica (quale titolare esclusivo dell'azione penale) rispetto agli altri magistrati della procura. Ciò che soprattutto interessa è verificare in quale misura questo forte ripristino del principio di gerarchizzazione all'interno degli uffici del pubblico ministero possa giovare, o nuocere, all'efficacia e alla tempestività delle indagini e, quindi, soprattutto, all'esercizio dell'azione penale. Non dimentichiamo che nella Costituzione è enunciato il principio per cui 'il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". Si tratta di riflettere se per la sua attuazione sia preferibile un pm organizzato secondo criteri gerarchici, ovvero un sistema di titolarità diffusa dell'azione penale in capo ad ogni magistrato del pm». (s. c.)