Bonus, cosa si deve sapere
Egregio dottor Epifani, prima di fare domanda per il bonus posticipando il pensionamento per anzianità, avendone maturato il diritto come lavoratore dipendente privato, avrei necessità di conoscere: quando e come verrebbe liquidata la mia pensione; se è possibile in un momento successivo rinunciare al bonus pensionistico; cosa succede se invece di andare in pensione, continuo a lavorare anche dopo il primo gennaio 2008.
Ringrazio vivamente per le risposte che mi verranno fornite.
M. L.Casteggio
Nel fornire riscontro ai quesiti posti dal nostro lettore è opportuno ricordare preliminarmente, pur se in modo sobrio, in cosa consiste il bonus pensionistico di cui si parla. Si tratta, come noto e come disciplinato dalla recente legge di riforma previdenziale n. 243/2004, della possibilità offerta ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità o lo matureranno secondo la normativa attualmente vigente fino al 31 dicembre 2007, di rinunciare all'accredito dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla forme sostitutive della stessa.
In cambio di questa rinuncia, i citati lavoratori avranno diritto a vedersi corrispondere interamente dal proprio datore di lavoro l'importo di detti contributi, esentasse, pari, in via generale, al 32,70% della retribuzione lorda spettante agli stessi lavoratori. Ciò ricordato, rispondendo agli specifici quesiti posti dal nostro lettore si può riferire cosi.
1) I lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il bonus, avendo maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, possono decidere di andare in pensione, non prima di aver cessato l'attività lavorativa, presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al conseguimento del bonus stesso. La decorrenza giuridica della pensione viene fissata al mese successivo alla presentazione della predetta domanda. L'importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all'inizio del periodo di rinuncia all'accredito contributivo, sulla base dell'anzianità maturata a tale data.
La pensione viene, pertanto, calcolata con riferimento all'anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del bonus ed alle retribuzioni percepite fino a tale data. L'importo della pensione, cosi determinato, viene poi maggiorato degli aumenti perequativi (scala mobile) intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione stessa.
2) I lavoratori che hanno scelto di rinviare la pensione e di continuare a lavorare, incassando la contribuzione non più dovuta all'Inps, non possono revocare l'opzione, chiedendo il ripristino della contribuzione, fino alla data di cessazione del diritto al bonus, cioè fino al 31 dicembre 2007. Ovviamente rimane sempre possibile per il lavoratore, che ha chiesto il bonus, la decisione di interrompere il rapporto di lavoro in ogni momento, accedendo quindi alla pensione di anzianità.
Sulla irrevocabilità della domanda di opzione per il bonus si è recentemente pronunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarendo per la circostanza che «la possibilità di revocare l'opzione per il bonus, con conseguente ripristino dell'obbligo contributivo anche prima del 31 dicembre 2007, in assenza di un'espressa dizione normativa in tal senso non è ammissibile». Pertanto al lavoratore che abbia optato per la rinuncia al versamento dei contributi all'Inps, non è consentito di ripristinare il versamento dei contributi stessi fino alla data di cessazione del diritto al bonus. La cui richiesta rimane irrevocabile anche in presenza di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
E' quindi riconosciuto al lavoratore, già beneficiario di bonus, che cambia azienda, di continuare ad usufruire dell'incentivo. In questo caso tuttavia sarà necessario presentare una nuova richiesta di bonus per permettere all'Inps l'invio al nuovo datore di lavoro del modello (Lc8) che certifica il diritto all'incentivo.
3) Nel caso di lavoratore che continua a lavorare dopo il 31 dicembre 2007, la relativa contribuzione dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione. Cioè i contributi versati in favore di lavoratore «optante» che continua a lavorare dopo il 31 dicembre 2007 daranno origine ad un'ulteriore quota di pensione. L'importo di quest'ultima diventa parte integrante della pensione maturata fino alla decorrenza del bonus, liquidata con le modalità sopra illustrate, dando luogo quindi ad un'unica pensione con la decorrenza pure avanti precisata e cioè dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
Remo Epifani