Si certifica il diritto alla pensione Ecco la salvaguardia per il futuro

Egregio dottor Epifani, dalla lettura di alcune risposte in materia di bonus pensionistico, mi risulta chiaro che coloro che lo chiedono e lo ottengono posticipando il pensionamento, si sono in definitiva garantiti la pensione con l'applicazione delle norme attualmente in vigore.
Ma quale garanzia hanno gli altri lavoratori che, pur potendo optare per il bonus, vi rinunciano, continuando a lavorare per incrementare il proprio conto assicurativo e decidono di andare in pensione dopo il 2007?
Ringrazio per la risposta che mi verrà fornita.
Guglielmo S.
Pavia
Il nostro lettore pone un quesito estremamente chiaro e semplice nella sua formulazione. Esso riguarda tutti quei lavoratori che, pur potendo andare in pensione, poiché hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti oggi dalla legge, decidono invece di proseguire la loro attività di lavoro come dipendenti per raggiungere una più consistente anzianità contributiva, utile per il calcolo di una pensione di importo maggiore.


Per evitare sorprese

Il quesito stesso riflette peraltro il timore di trovare sgradite sorprese, determinate da successive modifiche intervenute sulla normativa previdenziale, al momento del pensionamento.
D'altro canto, è pure noto come il motivo che ha spinto molti lavoratori ad anticipare, ove possibile, il pensionamento, sia stato anche la preoccupazione che i requisiti maturati non siano più utilizzabili per il pensionamento stesso.
A fugare queste incertezze ha provveduto la recente legge n. 243/2004, in materia previdenziale, con una iniziativa del tutto nuova rispetto alla vigente normativa. Questa iniziativa consiste nella cosiddetta «certificazione del diritto alla pensione» a vantaggio di quanti, una volta raggiunto il diritto al pensionamento, non ne vogliano al momento beneficiare. Questa certificazione finisce con l'avere per i lavoratori interessati il valore di una salvaguardia rispetto a nuove norme che modifichino i requisiti per il conseguimento della pensione, del suo calcolo e dell'accesso alla stessa.
Questa possibilità è disciplinata dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 243/2004 e si applica a quegli assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge stessa (6 ottobre 2004). Pertanto gli assicurati che, entro il 31 dicembre 2007 raggiungono i requisiti previsti dalla normativa vigente al 5 ottobre 2004, conseguiranno la pensione in base alla predetta normativa, indipendentemente dalla decorrenza della pensione stessa.
Rispondendo più direttamente al quesito posto dal nostro lettore, ciò significa che, considerando le modifiche introdotte dalla legge citata, che stabilisce a partire dal 1º gennaio 2008 più elevati limiti di età anagrafica per l'accesso alla pensione di anzianità e per la pensione contributiva, un soggetto che si trova nella condizioni richieste dal comma 3 appena sopra richiamato, potrà chiedere la pensione con una decorrenza successiva al 1º gennaio 2008, senza che abbia alcun valore la nuova disciplina per l'accesso alla pensione prevista da quest'ultima data. E ciò in quanto è importante il momento in cui si maturano i requisiti, senza alcun riguardo alla data di apertura della finestra di accesso al pensionamento (decorrenza della pensione).
I lavoratori interessati possono richiedere la certificazione al proprio Ente previdenziale di appartenenza (Inps, Inpdap, eccetera). Questa richiesta si configura peraltro come un servizio introdotto dalla citata legge n. 243/2004, art. 1 comma 3.


Chi sono i destinatari

Destinatari di questa normativa sono i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa, nonché gli iscritti alla gestione separata (ex Co.Co.Co.). In possesso della certificazione, i predetti lavoratori non incorrono, come già anticipato, nelle nuove e più severe disposizioni contenute nella recente legge di riforma previdenziale, più volte richiamata, e nei successivi decreti legislativi attuativi della stessa.
In parole povere, il lavoratore che abbia richiesto ed ottenuto la certificazione del diritto a pensione, potrà liberamente esercitarlo in qualsiasi momento successivo, indipendentemente da ogni modifica legislativa. Per quanto riguarda l'lnps la richiesta della certificazione in questione può essere presentata:
- Direttamente dagli interessati allo sportello della Sede competente e delle collegate Agenzie territoriali o tramite il call-center dell'Inps (16464). Quest'ultimo provvederà poi a comunicare alla struttura Inps competente il nominativo del richiedente per un successivo appuntamento per la presentazione della domanda.
- Via Internet al sito dell'Inps (www.inps.it).
- Per posta.
- Attraverso un Ente di patronato presente nel territorio di competenza.
Con la certificazione, l'Inps, come anche gli altri Enti previdenziali, informa che l'assicurato è in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione in base alla normativa vigente.
Questa certificazione non ha peraltro carattere costitutivo, ma esercita solamente una funzione dichiarativa diretta ad incrementare le certezze dell'assicurato. Pertanto il lavoratore che non abbia richiesto la certificazione, qualora abbia maturato i requisiti richiesti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2007, potrà, in ogni caso, previo accertamento al momento della domanda, ottenere la pensione, anche in presenza del nuovo regime stabilito dal 1º gennaio 2008 dalla sopra citata legge di riforma previdenziale, secondo la normativa previgente alla legge stessa.
Remo Epifani