Quando si aprirà la finestra?

Egregio dottor Epifani, a seguito dell'ultima legge sulle pensioni, mi troverò a compiere 40 anni di contributi il 31 gennaio 2012. Dopo essermi documentato, noto che la mia finestra di uscita sarà al primo gennaio 2013, nientemeno che 11 mesi dopo.
Ecco i miei quesiti: dovrò rimanere sul posto di lavoro ancora per quegli ulteriori 11 mesi oppure potrò andarmene alla scadenza dei 40 anni di contributi? L'assegno pensionistico che riceverò, comprenderà anche gli 11 mesi di «attesa» o dovrò considerarli come «fondo perduto?»
Gigi Franchini
Garlasco
Il signor Franchini ci informa che, con il 31 gennaio 2012, sarà in possesso di 40 anni di contribuzione, nel silenzio ritengo in qualità di lavoratore dipendente, e quindi in condizione di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, prescindendo dall'età. Questa pensione di anzianità avrà decorrenza dal 1º gennaio 2013. Egli chiede al riguardo di sapere, se una volta maturato il diritto alla citata pensione, deve ancora continuare o meno a lavorare e, in caso positivo, come verrebbe utilizzata la contribuzione versata, proseguendo appunto l'attività lavorativa.
I quesiti posti dal signor Franchini riflettono, in particolare per quanto riguarda la decorrenza della pensione, le novità introdotte dalla recente legge di riforma previdenziale (legge n. 243 del 23 agosto 2004) in materia di accesso alla pensione di anzianità. Dal 1º gennaio 2008, infatti, i lavoratori dipendenti conseguono il diritto a tale pensione se in possesso dei seguenti requisiti:
- 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
- ovvero, per quanto riguarda gli uomini, 35 anni di contributi e 60 anni di età dal 2008 al 2009, che diventano poi 61 dal 2010 al 2013 e dal 2014 salgono a 62 anni di età. Per le donne non ha alcun valore l'aumento dell'età a 60 anni, poiché a questa età la lavoratrice può ottenere la pensione di vecchiaia.
La citata legge di riforma previdenziale non ha solo previsto, dal 1º gennaio 2008 come prima precisato, requisiti più restrittivi rispetto agli attuali per il conseguimento della pensione anticipata, ma ha anche dimezzato da quattro a due le cosiddette finestre, cioè le date che fissano per legge la decorrenza del trattamento pensionistico. Per i lavoratori dipendenti le future finestre si «aprono» cosi:
- se la maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità si verifica entro il secondo trimestre dell'anno, come il caso del signor Franchini, la finestra è quella del 1º gennaio dell'anno successivo, purchè si sia compiuto il 57º anno di età entro il 31 dicembre dell'anno;
- se i requisiti si perfezionano entro il quarto trimestre dell'anno, la finestra è quella del 1º luglio dell'anno successivo.
In proposito va peraltro segnalato che la citata legge di riforma previdenziale tra le tante deleghe affidate al governo, ha previsto pure quella di definire i termini della decorrenza della pensione di anzianità, individuando pertanto finestre diverse da quelle appena precisate, quando il diritto a quest'ultima pensione venga raggiunto con un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni: compatibilmente però con le esigenze finanziarie del sistema pensionistico. Il relativo decreto legislativo deve essere emanato entro 18 mesi dall'entrata in vigore della già citata legge di riforma n. 243. Pertanto la decorrenza, ipotizzata per la situazione del signor Franchini, potrebbe essere favorevolmente anticipata. Bisogna però attendere cosa verrà deciso a riguardo.
Come già sottolineato in altre occasioni su questa rubrica, va ricordato poi che le finestre sono da intendere come date a partire dalle quali il lavoratore ha diritto alla pensione, ma non sono termini perentori, nel senso che si può lasciare il lavoro anche dopo che questi termini siano trascorsi. Del pari, ed è questo il quesito posto dal signor Franchini, nessuna norma impedisce al lavoratore di cessare l'attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità, quand'anche in epoca distante dall'apertura della corrispondente finestra. Ovviamente la pensione potrà essere riscossa solo da quando scatta la finestra prevista dalla legge. A questa data, è necessario sottolinearlo, si deve comunque aver cessato l'attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato.
Infine, rispondendo all'altro quesito posto dal signor Franchini, si comunica che i contributi versati a fronte di attività lavorativa prestata nel periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e la sua decorrenza (finestra) vengono utilizzati per il calcolo dell'importo della pensione spettante alla data della decorrenza stessa.
Remo Epifani