Fuma dopo l'operazione? Medico senza colpa se muore
ROMA.Il paziente continua a fumare in ospedale subito dopo essere stato operato? Se muore per gli effetti del fumo, la colpa non si può scaricare sui medici accusandoli di non avere fatto tutto il possibile per impedire che il malato continuasse, anche in corsia, ad accendersi le sigarette. Lo sottolinea la Cassazione affermando: «E' nozione di comune esperienza che, in simili condizioni, la pericolosità di un tale atteggiamento è 'in re ipsa", senza bisogno di alcuna specifica avvertenza o raccomandazione da parte dei sanitari». In poche parole, per piazza Cavour ci sono dei «limiti» oltre i quali non si può pretendere «l' intervento del sanitario di fronte ad atti autolesivi o imprudenti del paziente». Tra i quali rientra, appunto, il perseverare nel fumo anche nel letto dell'ospedale: inutile, poi, prendersela col camice bianco di turno. Sulla scia di questi principi il Palazzaccio ha annullato la condanna inflitta a un medico dell'ospedale San Giuseppe di Milano accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente operato di tumore alla mandibola, il quale - subito dopo il trasferimento dal reparto di terapia intensiva post-operatorio a quello di otorinolaringoiatria - si era più volte tolto la mascherina per l'ossigeno e si era messo a fumare. Nel giro di poche ore era deceduto per ipossia (calo dell'ossigenazione) e ipercapnia (aumento dell'anidride carbonica nel sangue), nonostante l'intervento degli infermieri che - ogni volta - gli avevano rimesso la mascherina e spento il mozzicone. In seguito al decesso del paziente - un uomo di 65 anni «iperteso, diabetico, obeso, forte fumatore, bevitore e portatore di insufficienza respiratoria cronica» - il dottor Salvatore L. P. era stato processato e condannato. Ad avviso dei giudici di merito, la colpa del medico era consistita nel non aver trattenuto più a lungo il paziente nel reparto di terapia intensiva. Inoltre, la Corte di Appello di Milano escludeva qualunque «concorso di colpa» del paziente nella propria morte, «non risultando che fosse stato informato dei rischi in cui poteva incorrere fumando. Anzi, la precoce dismissione dalla terapia intensiva ben aveva potuto avere sul paziente stesso l'effetto di indurlo a considerare cessato ogni rischio post-operatorio». Contro questo verdetto il medico si è rivolto alla Cassazione sostenendo che «la posizione di garanzia di un medico nei confronti del paziente comprende l'obbligo di tenere sotto controllo quelle fonti di pericolo che il sanitario è in grado di dominare in ragione delle proprie conoscenze e competenze, con esclusione quindi dei rischi autonomamente causati dalla condotta dei malati». Pertanto, non si poteva addossare a lui in quanto medico «l'obbligo di mantenere il paziente in terapia intensiva al fine di prevenire comportamenti anomali ed imprevedibili dello stesso paziente».