E' possibile il riscatto della laurea anche per i lavoratori Co.co.co.
Al termine del corso universitario, cui ero iscritto, ho iniziato un'attività di lavoro con contratti di collaborazione continuativa e coordinata, tutt'ora in essere. Potrei riscattare gli anni del corso di laurea presso la gestione previdenziale alla quale sto versando i contributi? E se si, quanto dovrei pagare? La ringrazio per la risposta e di ogni altra informazione in merito.
Sandro C.Vigevano
Il quesito posto dal nostro lettore, il signor Sandro, si colloca in un contesto di viva attualità grazie alla recente iniziativa assunta dall'Inps sull'argomento proposto. Questo istituto, infatti, con una propria circolare di qualche settimana fa, la n. 32 del 13 maggio scorso, ha fornito le istruzioni per l'attuazione della facoltà di riscatto del corso legale di laurea e degli studi universitari da parte dei lavoratori parasubordinati, meglio conosciuti come collaboratori continuativi e coordinati (Co.Co.Co.).
Questa facoltà, ora resa concretamente operativa, era stata già prevista e disciplinata normativamente dal decreto legislativo n. 184 del 1997, entrato in vigore il 12 luglio dello stesso anno. Questa norma aveva esteso appunto ai citati lavoratori, iscritti come noto alla Gestione separata presso l'Inps e regolamentata dall'art. 2 comma 26 della legge 335/1995, la possibilità di riscattare i periodi corrispondenti ai corsi di studi universitari nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo titolo. La partecipazione a detti corsi doveva e deve ovviamente aver portato al conseguimento della relativa laurea o del diverso titolo di studio.
L'Inps con la citata circolare ha ricordato i corsi universitari riscattabili, segnalando anche che la facoltà di riscatto può essere esercitata per due o più corsi, che qui di seguito si elencano:
- diploma universitario, cosiddetta laurea breve, cioè un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
- diploma di laurea, corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
- diploma di specializzazione, successivo alla laurea, il cui corso abbia durata non inferiore a due anni;
- dottorato di ricerca, di durata variabile, secondo le specifiche disposizioni di legge.
Per la circostanza l'Inps ha precisato che le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione, sono soggetti all'obbligo contributivo nella citata Gestione separata. Non sono pertanto riscattabili i corrispondenti periodi, nè tale operazione di coseguenza si rende peraltro necessaria.
Secondo i principi generali che regolano la materia dei riscatti, quello in argomento può essere effettuato anche per una sola parte del periodo di durata legale. Nel caso dei lavoratori parasubordinati, possono tuttavia formare oggetto di riscatto nella Gestione separata solo i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996, cioè dalla data di istituzione dell'obbligo contributivo alla predetta Gestione. Di questa circostanza pertanto il signor Sandro dovrà tenerne conto.
Ci sono per il vero altre condizioni da osservare per l'esercizio della facoltà di riscatto:
1. Innanzitutto è essenziale che i periodi richiesti a riscatto non siano già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia, non solo presso la Gestione cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dal decreto legislativo n. 184/1997, prima citato. Questi regimi sono costituiti dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, dalle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e dai Fondi sostituvi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
2. Poi è necessario che l'interessato sia titolare di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica, nel caso del signor Sandro la richiamata Gestione separata, in cui il riscatto viene richiesto, riferito a data anteriore a quella di presentazione della relativa domanda. Pertanto possono chiedere il riscatto anche coloro che iniziano a lavorare con obbligo assicurativo dopo il conseguimento della laurea.
Ai fini dell'esercizio della facoltà in discorso, va pure segnalato che lo stesso è rimesso alla semplice volontà dell'assicurato, il quale sceglie anche il momento in cui presentare la relativa domanda. Una volta assunte le proprie decisioni, l'interessato deve presentare la domanda di riscatto alla sede dell'Inps competente in relazione alla propria residenza. La domanda deve essere corredata da apposita certificazione, rilasciata dalla relativa Università, dalla quale risulti il titolo di studio e la data in cui è stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale.
In alternativa, lo stesso interessato potrà fornire tutte le predette informazioni con apposita autocertificazione. L'Inps fa sapere in proposito che il fac-simile di domanda e l'accluso schema per l'autocertificazione possono anche essere prelevati dal proprio sito web. Non solo, ma a breve sarà pure possibile compilare il modello di domanda on line ed inviarlo per via telematica alla sede Inps di competenza.
Remo Epifani(1 - Continua)