Totalizzazione, novità in vista
Ecco la parte conclusiva della risposta al nostro lettore, Mario B. di Pavia, sulla totalizzazione.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all'Ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo lo stesso è, ovvero è stato, iscritto. Il ricorso alla totalizzazione, come già segnalato, è consentito per il conseguimento della pensione di vecchiaia - e non quindi di quella per anzianità - della pensione di inabilità e della pensione ai superstiti.
Per la pensione di vecchiaia l'età pensionabile deve essere maturata in ciascuna delle gestioni interessate. Come pure il cumulo delle contribuzioni - considerato che i periodi coincidenti vengono valutati una sola volta - deve consentire il raggiungimento del requisito contributivo secondo i regolamenti di ciascuna gestione. Prendiamo il caso di un professionista, la cui Cassa di iscrizione prevede per la pensione di vecchiaia un'età pensionabile di 65 anni ed un'anzianità contributiva di 30 anni.
Egli potrà fare ricorso alla totalizzazione, ove non abbia maturato i 30 anni di contribuzione presso la propria Cassa ed avendo raggiunto la predetta età, quando è in possesso di contribuzione versata ad altra gestione di entità tale che sommata a quella posseduta da libero professionista, gli faccia raggiungere i 30 anni di contribuzione complessiva.
La pensione viene poi calcolata da ciascuna gestione con la regola del pro-rata, applicando cioè all'importo teorico della pensione risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi, un coefficiente di parametrazione pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e quella accreditata nel complesso delle gestioni previdenziali, di cui sono utilizzati i periodi assicurativi.
Le quote di pensione liquidate dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione, che sarà posta in pagamento dalla gestione che ha liquidato la quota di maggiore importo. Questa gestione è anche tenuta a corrispondere l'integrazione al trattamento minimo secondo la disciplina prevista per l'Inps. Il Ministero del Lavoro ha infine precisato che la pensione totalizzata, una volta liquidata, è un trattamento pensionistico a tutti gli effetti, al quale si applicano pertanto tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.
Quanto fin qui riferito fornisce un'ampia sintesi sull'attuale stato della totalizzazione. L'emanazione del richiamato decreto del Ministero del Lavoro n. 57/2003, di attuazione dell'articolo 71 della legge 388/2000, e la recente circolare applicativa dell'Inps n. 23/2004, rappresentano un robusto supporto giuridico-operativo idoneo al concreto decollo dell'istituto in questione.
Questa normativa è tuttavia lungi dal potersi ritenere stabile, solo che si rifletta su alcune rilevanti innovazioni che si colgono all'interno del testo del Disegno di legge delega in materia previdenziale di recente approvato da un ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica. La prima rilevante novità (art. 1, comma 1, lettera d del citato testo) riguarda l'estensione della totalizzazione anche alle ipotesi in cui si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. La vigente normativa esclude tassativamente questa possibilità. La stessa prevede invece la riferita circostanza come causa di esclusione per il ricorso alla totalizzazione, come peraltro già segnalato.
La seconda novità, altrettanto rilevante (art. 1, comma 2, lettera o del disegno di legge richiamato), prevede il progressivo ampliamento delle possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica.
Si tratta dell'applicazione alla pensione di anzianità attualmente esclusa dalla totalizzazione. In questa ipotesi il lavoratore deve aver versato presso ogni Cassa, Gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi.
Come si può notare, è materia tutta in divenire: sarà senz'altro interessante seguirne le vicende parlamentari fino alla conversione in legge del ricordato Disegno di legge delega.
Remo Epifani(3 - La prima e la seconda parte della risposta sono state pubblicate martedi e ieri)