Riunione di contributi diversi
Sono stato impiegato come lavoratore dipendente presso alcune aziende dal novembre 1974 all'ottobre 1991 e per tale periodo ho la scorsa settimana ricevuto l'estratto dell'Inps di Pavia con le corrette cifre pagate in contributi. A partire dal 1994 ho poi pagato, sempre all'Inps di Pavia, i contributi «volontari» come libero professionista. Devo espletare qualche formalità per riunire le due forme di contributi versati allo stesso ente, fermo restando l'intenzione di arrivare all'età di 65 anni prima di ritirarmi con 35 anni totali di contribuzione?
Il signor Umberto segnala di possedere la contribuzione accreditata in relazione all'attività di lavoro svolta dal 1974 al 1991, cui hanno fatto seguito a far tempo dal 1994 versamenti volontari, ai quali l'Inps lo aveva autorizzato. Chiede poi, in definitiva, quali formalità osservare per riunire le due forme di contributi. Una risposta più puntuale avrebbe sollecitato preliminarmente il superamento di qualche perplessità indotta dall'espressione «come libero professionista» aggiunta alla notizia dei versamenti volontari effettuati. E' possibile ritenere che lo stesso signor Umberto abbia eseguito questi versamenti quando esercitava un'attività come libero professionista con verosimile iscrizione all'apposita Cassa di previdenza. In tal caso si deve evidenziare che i versamenti volontari all'Inps, eseguiti in coincidenza di quelli obbligatori dovuti alla predetta Cassa, verrebbero privati di ogni efficacia e pertanto annullati ed oggetto peraltro di rimborso all'interessato. Chiede poi informazioni su cosa fare «per riunire le due forme di contributi versati allo stesso Ente». Ciò può far ritenere una sua volontà di ricongiungere questi contributi, quelli obbligatori e quelli volontari entrambi versati all'Inps, presso la Cassa di previdenza prevista per la specifica professione esercitata dal signor Branzoli. Per la circostanza lo stesso potrebbe utilizzare la legge n. 45/1990 - art. 1, secondo comma -, che estende ai liberi professionisti la possibilità di accentrare presso la propria Cassa di previdenza precedenti periodi di assicurazione come lavoratori dipendenti e/o autonomi, al fine di rimpinguare la contribuzione da utilizzare per il calcolo della pensione. Si deve tenere presente in proposito che prima del compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione è ammessa solo nella gestione alla quale si è iscritti alla data della domanda. In alternativa, ma dopo il compimento dell'età pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta nella gestione presso la quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa, in relazione ad attività effettivamente esercitata. Come noto la ricongiunzione ha un costo, a carico del richiedente, pari al cosiddetto capitale di copertura necessario proprio per «coprire» finanziariamente i vantaggi che assicurano ai richiedenti i contributi trasferiti nella nuova gestione. Il pagamento dell'onere della ricongiunzione può essere effettuato, a domanda, anche ratealmente. La richiesta di ricongiunzione infine va fatta dall'interessato presso la gestione accentrante. Diversamente da questa prospettata possibilità, i versamenti contributivi effettuati all'Inps, sia in regime obbligatorio che volontario, rimarranno senza alcuna formalità presso quest'ultimo Ente. A tal proposito si deve inoltre aggiungere che se le relative informazioni fornite dal signor Branzoli sono rigorosamente esatte questi contributi sono già sufficienti per ottenere dall'Inps la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile a 65 anni.
La normativa che riguarda
i dipendenti pubblici
Sono Luisa, lavoro dipendente ospedaliero, maturo 37 anni di servizio il 2 aprile 2004 e compio 56 anni ad agosto. Il mio ente mi dice che posso lasciare il servizio il 1º ottobre 2005 con 38 anni e 6 mesi e 57 di età anagrafica, è giusto?
Alla signora Luisa da Voghera segnalo che è corretta l'informazione fornitale dall'Ente Ospedaliero, presso cui presta servizio, circa la data del suo possibile pensionamento. La signora Luisa potrà infatti accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza dal 1º ottobre 2005, dopo aver maturato i prescritti 38 anni di contribuzione entro il 2º trimestre 2005. Come prevede la vigente normativa i lavoratori pubblici iscritti alle forme pensionistiche esclusive (Inpdap) conseguono a far tempo dal 1º gennaio 2004 il diritto al pensionamento ordinario di anzianità con 35 anni di contributi congiuntamente a 57 anni di età, oppure, in alternativa al requisito anagrafico dell'età, con 38 anni di contribuzione. Quest'ultima soluzione è peraltro più favorevole alla signora Luisa. Infatti nella prima ipotesi la stessa raggiungerebbe i previsti requisiti dei 35 anni di contributi con 57 anni di età entro il 3º trimestre 2005, cui corrisponde la data del 1º gennaio 2006 come decorrenza della pensione. E quindi con un trimestre di ritardo rispetto alla scadenza prospettatale ed in concreto realizzabile.