Con queste norme deve aspettare il 2014 per lasciare il lavoro

Sono nata il 23/06/1951 a Vellezzo Bellini. Sono dipendente dal 25/11/1980 del S. Matteo come infermiera generica, ho lavorato un anno all'età di 16 come apprendista a Milano (già ricongiunti). Ho due maternità (però non lavoravo). Vorrei sapere quando potrò percepire la pensione e come sarà. Grazie.
M. Luisa Quaroni
Vellezzo Bellini
La signora Maria Luisa Quaroni, che ha 52 anni di età e 24 anni di contribuzione, maturati come dipendente del Policlinico S. Matteo di Pavia, chiede di conoscere la prevista epoca del suo pensionamento. Alla signora Quaroni si può preliminarmente segnalare che per conseguire il diritto alla pensione ordinaria di anzianità, come dipendente pubblico, sarà necessario aver maturato il limite minimo di 35 anni di contribuzione congiuntamente all'età anagrafica fissata da quest'anno 2004 in 57 anni di età. Nè, nel suo caso, può utilizzare la qualifica di «lavoratore precoce» per aver lavorato almeno per un anno, con versamento della corrispondente contribuzione, fra i 14 ed i 19 anni di età: per tali lavoratori, infatti, il requisito dell'età anagrafica di 57 anni scatta dal 2006 in poi.
Stando cosi le cose, ed a normativa vigente, la signora Maria Luisa non potrà maturare il diritto alla pensione di anzianità prima del 2014. Nel frattempo, tuttavia, compiendo i 60 anni di età a giugno del 2011, la signora Maria Luisa potrà chiedere la pensione ordinaria di vecchiaia. A riguardo è utile ricordare che per accedere a tale tipo di pensionamento è necessario aver cessato l'attività di lavoro.
La stessa riferisce inoltre di essere stata interessata anche da «due maternità, però non lavoravo». Questa frase fa ritenere che si tratti di maternità collocata temporalmente al di fuori di un rapporto di lavoro. In tal caso la signora Maria Luisa può farsi riconoscere l'accredito della contribuzione figurativa in relazione al periodo di astensione obbligatoria, come se cioè le sue maternità si fossero verificate all'interno del rapporto di lavoro.
Il periodo che può essere riconosciuto è quello che va dai due mesi precedenti la data del parto ai tre mesi successivi alla nascita del bambino. Questo periodo è considerato utile per la pensione, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La riferita possibilità risulta disciplinata dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Lesiglativo n. 151 del 26 marzo 2001 e può essere utilizzata a condizione tuttavia che il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto).
Per ogni questione legata alla descritta possibilità è opportuno che la signora contatti la competente sede provinciale dell'Inpdap.