«Straniero discriminato dal Comune»

di Vincenzo Iorio wCASTELLAMONTE Il tribunale accerta il carattere discriminatorio del Comune di Castellamonte nei confronti di un cittadino dell'Angola e condanna l'amministrazione, insieme all'Inps, a pagargli 1.760 euro oltre agli interessi legali. La vicenda risale al marzo del 2012, quando A.M. presenta domanda al Comune per ottenere un assegno destinato a quei nuclei familiari con almeno tre figli minori. Cinque mesi dopo, però, la domanda viene respinta perché l'uomo - secondo gli uffici comunali - non ha il requisito indispensabile della cittadinanza italiana o comunitaria. A.G. però non ci sta e presenta ricorso davanti al giudice del lavoro, Matteo Buffoni, del tribunale di Ivrea. Lui è titolare dal 2003 di un permesso di soggiorno di lavoro (regolarmente rinnovato) e più volte ha fatto richiesta per ottenere un permesso di soggiorno per i lungosoggiornanti. Permesso però che gli è stato sempre negato perché il suo reddito è troppo basso. Nella sentenza del 25 luglio scorso, il giudice spiega che A.G. ha diritto a percepire quell'assegno in quanto cittadino extracomunitario titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro "perché è inammissibile una disparità di trattamento tra i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e cittadini extracomunitari titolare di un semplice permesso di soggiorno per motivi di lavoro". Un principio ribadito dalla Corte Costituzionale, dalla Cassazione e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. "La condotta del Comune di Castellamonte - scrive il giudice - deve essere ritenuta discriminatoria, essendosi tradotta in una disparità di trattamento fondata sull'origine etnica del richiedente". Il giudice ha però respinto la richiesta di danni patrimoniali avanzata da A.G.