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In caso di ritardi o cancellazioni di voli, come sta avvenendo a Londra, la normativa Ue istituisce regole comuni in materia di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Riguarda i voli in partenza da un aeroporto comunitario e non, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria. Non si applicano ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese 'Ue operati da compagnie non comunitarie. Il passeggero ha diritto a 3 opzioni: rimborso del prezzo del biglietto, l'imbarco su un volo alternativo, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. L'ulteriore compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (condizioni meteo, scioperi, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza). --