Affitti brevi anche senza certificazione energetica

l1Chi è proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", può acquistarne un secondo e richiedere le stesse agevolazioni?Dal 1° gennaio 2016, chi ha già acquistato un'abitazione con i benefici "prima casa" può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell'agevolazione a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nell'atto di trasferimento del secondo immobile (compravendita, donazione, successione) deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno.l2Se si concede in locazione l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa", si perdono i benefici?No, la locazione non implica la decadenza dai benefici perché non si verifica la perdita del possesso dell'immobile.l3L'Attestato di certificazione energetica dell'immobile (Ape) è necessario anche per i contratti di locazione a fini turistici?La certificazione Ape è obbligatoria se si vuole affittare casa, perché il documento va allegato al contratto di locazione da registrare, anche a fini turistici. Nel caso degli affitti brevi, però, l'Ape non è obbligatorio perché per i contratti di affitto inferiori ai trenta giorni non occorre la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.l4Quando si pernotta in un bed & breakfast, la prima colazione deve essere sempre inclusa?Sì, la prima colazione rientra obbligatoriamente nella cifra che si paga per il pernottamento. Anche se le regole cambiano da Regione a Regione, generalmente è prevista la sola somministrazione di prodotti senza manipolazione, ma che possono essere eventualmente riscaldati. Questo avviene perché il gestore del B&B non è tenuto ad avere le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie di legge per manipolare prodotti alimentari.l5Come si può registrare un contratto di locazione sul portale dell'Agenzia delle Entrate?La registrazione può essere effettuata online autenticandosi ai servizi telematici dell'Agenzia dell'Entrate, utilizzando l'applicazione "RLI web" e senza bisogno di installare alcun software. La stessa applicazione consente sia la registrazione del contratto, sia il versamento delle imposte di registro e di bollo. In alternativa, è possibile utilizzare, sempre gratuitamente, il software "Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)", oppure recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale. Per la registrazione si può anche incaricare un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. --© RIPRODUZIONE RISERVATA