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Carlo GravinaNuove garanzie e più tempo per i cittadini che hanno dovuto rinunciare a viaggi e vacanze a causa dell'emergenza Covid-19. Il decreto Sostegni in fase di conversione in legge da parte della Camera, ha modificato e prorogato i termini per poter usufruire dei voucher emessi per titoli di viaggio e pacchetti vacanze che non sono stati utilizzati a causa dell'emergenza sanitaria. Nei box in pagina sono illustrate le novità introdotte: dalla durata dei voucher, che sale dai 18 ai 24 mesi, alle possibilità che consentono, in alcuni casi specifici, di cedere il proprio buono direttamente all'agenzia di viaggi o al portale. La proroga della validità dei voucher fino a 2 anni interessa anche i buoni emessi per titoli di viaggio o soggiorni in strutture ricettive collegati a concorsi pubblici sospesi nei mesi scorsi. Va ricordato, inoltre, che il voucher non utilizzato, o utilizzato parzialmente, può essere convertito in denaro e si può quindi chiedere alla compagnia aerea, all'hotel o al tour operator il rimborso con questa modalità.I rimborsiLa questione relativa alla restituzione dei soldi alla scadenza dei voucher non è stata di immediata soluzione. La Commissione Ue, l'anno scorso, ha avviato due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che poi, a luglio 2020, ha espressamente previsto l'obbligo di rimborso in caso di mancato utilizzo. Al momento, per i voucher emessi e non utilizzati da strutture ricettive e tour operator, è previsto un rimborso che va erogato entro due settimane dalla fine del periodo di 24 mesi. Nel caso di buoni legati a titoli di viaggio, il rimborso, su richiesta del cliente, può essere corrisposto dopo 12 mesi dalla data di emissione del voucher.I voucher cortesiaLa disciplina legata ai voucher risulta spesso di non facile interpretazione, perché la normativa è cambiata più volte nel corso dell'anno. I 24 mesi di tempo e la possibilità di chiedere i soldi indietro, una volta scaduti i termini, riguarda solo i voucher emessi in base alla normativa Covid. Non rientrano in questa tipologia, invece, i cosiddetti voucher cortesia rilasciati da strutture ricettive o di trasporto a titolo di gesto commerciale. Si tratta di buoni erogati anche se i consumatori non erano giuridicamente impossibilitati al viaggio da provvedimenti governativi o regionali, ma avevano annullato il soggiorno per timore o per problematiche di natura diversa. --© RIPRODUZIONE RISERVATA