Senza Titolo

Con il libretto famiglia, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività svolta, le informazioni sulla prestazione erogata. Nello specifico: i dati identificativi del prestatore; il compenso pattuito; il luogo di svolgimento della prestazione; la durata; l'ambito di svolgimento.