Chi corregge gli errori del dirigente scolastico

Siamo due insegnanti di una scuola secondaria di primo grado del Canavese e vorremmo conoscere il parere dell'esperto su una questione che è spesso molto discussa fra colleghi. Nei confronti di atti e provvedimenti del dirigente scolastico è possibile presentare ricorso gerarchico al Ministro o al direttore regionale?Dopo l'entrata in vigore delle riforme che hanno coinvolto tutta la pubblica amministrazione, anche nella scuola il ricorso gerarchico non ha quasi più ragion d'essere. Quasi tutti i provvedimenti del dirigente scolastico, infatti, sono "atti datoriali" adottati cioè con i poteri specifici del datore di lavoro. Questa caratteristica deriva da un lato dalle norme sull'autonomia scolastica entrate in vigore alla fine degli anni '90 e dall'altro dalle regole sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego del 1993 confermate definitivamente nel testo unico del 2001. Per spiegare la questione faccio un caso di facile comprensione: prima del 1993, quando il direttore didattico/preside commetteva un errore nel nominare un supplente, il supplente stesso poteva rivolgersi al Provveditore agli studi, e cioè al superiore gerarchico del preside, che poteva intervenire per sanare la questione. Dopo il 1993 il rapporto di lavoro pubblico è regolato in larga misura dalle norme del codice civile e proprio per questo motivo i provvedimenti del dirigente scolastico possono essere impugnati non più per via gerarchica ma solo davanti al giudice del lavoro. Per quanto riguarda invece gli atti del dirigente che non riguardano il rapporto di lavoro è possibile ricorrere al Tar, ma la procedura è complessa e costosa. Ovviamente è sempre possibile "segnalare" al direttore regionale un atto del dirigente che si ritiene illegittimo, ma è bene sapere che - di fatto - il direttore regionale può "suggerire" al dirigente di correggere l'eventuale errore ma non dispone del potere formale di modificare l'atto. --Reginaldo Palermo