Stop ganasce col debito frazionato

di Daniele Lettig wROMA Cambiamenti in vista per la riscossione dei tributi e l'accertamento delle violazioni. Ecco una piccola guida per i contribuenti. Ganasce sospese per chi paga a rate. Il fermo amministrativo dell'auto (le cosiddette "ganasce fiscali") verrà sospeso se il contribuente paga a rate le cartelle di Equitalia: la decisione dell'agenzia di riscossione è stata confermata ieri dall'amministratore delegato Ruffini. Attualmente, in base al decreto legislativo sulla riscossione (Dlgs 159/2015), un debitore che riceve da Equitalia un preavviso del fermo amministrativo del suo veicolo può chiedere la rateizzazione del pagamento: in questo modo eviterà l'iscrizione del fermo vero e proprio pagando la prima rata e restando in regola con il piano di dilazione. Tuttavia, nel caso dei contribuenti che hanno subito il fermo prima che Equitalia concedesse loro la dilazione, esso non può essere cancellato: il contribuente dunque, per ritornare a usare il suo veicolo, dovrebbe attendere l'estinzione del debito. Per venire incontro a quanti hanno raggiunto un accordo per ripagare a rate il proprio debito, l'ad dell'agenzia Ernesto Maria Ruffini ha aperto la via al meccanismo della sospensione. Una volta che la dilazione è stata richiesta e il contribuente ha pagato la prima rata, potrà perciò neutralizzare l'effetto del fermo. In che modo? Chiedendo a Equitalia di dare l'assenso all'annotazione della sospensione al Pubblico registro automobilistico (Pra): così il mezzo fermato potrà tornare a circolare. Bisogna ricordare comunque che sospensione non vuol dire cancellazione: la procedura di fermo verrà dunque definitivamente chiusa solo una volta che l'intero debito sarà estinto.In una prima fase, saranno gli uffici di Equitalia a rilasciare al contribuente una comunicazione da portare al Pra, ma è allo studio una procedura che permetta di la sospensione del fermo direttamente agli sportelli dell'agenzia di riscossione. Accertamenti: come si applica la recidiva. Dal primo gennaio è prevista l'applicazione obbligatoria (e non più facoltativa) di un aggravio del 50 per cento della sanzione per il contribuente recidivo (quello che nei tre anni precedenti è incorso in violazioni dello stesso tipo). Nei giorni scorsi erano sorti dei dubbi sui modi di applicazione di questi aumenti delle penalità. Il «Sole 24 ore» ha spiegato che la recidiva andrà applicata non nel caso di una seconda violazione analoga a un'altra precedente, bensì nel caso di una seconda constatazione di violazione. Qual è la differenza? L'accertamento è il verbale che viene consegnato al contribuente dai funzionari dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza alla fine di una verifica fiscale: in esso sono indicate tutte le eventuali violazioni rilevate. Dunque in un unico documento di constatazione possono risultare iscritte più violazioni, ed esse, in base alla legge, vengono punite con una sanzione unica. Secondo il quotidiano economico, l'aumento della sanzione dovuto alla recidiva si applicherà solo al contribuente che ha subito una seconda constatazione di violazioni (che possono essere anche plurime). ©RIPRODUZIONE RISERVATA