Come pagare Unico, scaduto il tempo
Come posso pagare Unico 2015 in ritardo? «Entro il 16 giugno, i contribuenti che non godono della proroga stabilita dal Dpcm del 9/6/2015 dovevano versare il saldo 2014 e il primo acconto 2015 relativi alle imposte derivanti da Unico 2015. I contribuenti che hanno omesso suddetto pagamento possono rimediare pagando le imposte dovute entro il 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%) o fruendo del ravvedimento operoso, che varia a seconda del momento in cui viene effettuato. In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte, è applicabile la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino alla data del 30 giugno (se ne ricorrono i presupposti): variando quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo (ravvedimento sprint) più gli interessi legali dello 0,5%. Per i versamenti effettuati tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento sarebbe stata pari al 30% dell'importo non versato, ma di fatto, l'omesso o insufficiente versamento può essere sanato versando l'imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi al 3% più gli interessi. Da quest'anno, con le modifiche portate dalla Legge di Stabilità 2015 i contribuenti possono contare sulla nuova chance del ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione ridotta del 3,33% (1/9 del 30%) oltre interessi. Per i versamenti effettuati oltre il 90° giorno dalla scadenza la sanzione ordinaria sarebbe stata del 30%. Anche in questo caso, la fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l'imposta non versata, sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) oltre interessi. Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il 14 settembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2015 (30/9/2016). La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, (4,29% per la regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento) se la regolarizzazione avviene entro la dichiarazione dell'anno successivo (30/9/2017) e una riduzione a 1/6 del minimo (5% per la regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento) se la sanatoria avviene entro il termine di accertamento». Fabio Ferrara (dottore commercialista)