Lavoro coi minori, le nuove regole

Ho sentito parlare del certificato antipedofilia per lavorare con i minori. Di che cosa si tratta? Secondo quanto comunicato dal ministero della Giustizia, è stato definito il nuovo certificato antipedofilia necessario per lavorare con i minori. L'attestato sarà contrassegnato da un'avvertenza specifica sulla specialità dell'attestazione. Conseguentemente, dal momento che sono acquisite le sole informazioni previste dalla legge, non sarà più necessaria l'acquisizione del consenso dell'interessato. Chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del lavoratore al fine di verificare se lo stesso è stato condannato per alcuni reati specifici, in particolare: prostituzione minorile (art. 600-bis del codice penale), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), turismo sessuale con minori (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 609-undicies), nonché l'esistenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Il nuovo adempimento riguarda solo le nuove assunzioni instaurate a decorrere dal 6 aprile 2014. Inoltre, con la dizione "impiego di lavoro" non si fa riferimento alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma anche a quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori (ad esempio, collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione). Gli uffici locali potranno rilasciare un certificato denominato "certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)", contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Le predette sanzioni interdittive, in particolare, saranno menzionate nel certificato finché durano gli effetti delle stesse. Fabio Ferrara dottore commercialista