Contratti a termine, intervalli brevi
Quali sono gli intervalli di tempo da rispettare tra un contratto a termine e l'altro? Che cosa ha recentemente precisato il Ministero del Lavoro? «In seguito alle disposizioni del Decreto Lavoro (articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013) gli intervalli vigenti tra il rinnovo di contratti a tempo determinato sono stati ridotti rispetto alle precedenti attuazioni della Riforma Fornero, passando da 60 o 90 giorni a 20 o 30, in base alla durata del rapporto lavorativo. Ovviamente tali intervalli sono da rispettare per evitare la conversione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato del secondo contratto a termine. E in una recente Nota (numero 5426 del 4 ottobre 2013), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito alcuni aspetti relativi alla corretta applicazione degli intervalli temporali minimi tra contratti a tempo determinato e relativi alla contrattazione collettiva. Riguardo agli accordi conclusi dalla contrattazione collettiva per la riduzione degli intervalli temporali fra due contratti a termine (20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e 30 giorni in caso di contratto superiore a 6 mesi) in base al quadro normativo previgente (Legge Fornero) gli stessi sono da considerarsi superati dal recente intervento del Legislatore, che ha stabilito termini di intervallo inferiori ai precedenti (pari rispettivamente a 10 e 20 giorni). Nel caso in cui il lavoratore venga riassunto entro il periodo di pausa previsto, il secondo contratto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato. Gli accordi stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del pacchetto Lavoro possono contemplare una riduzione (o totale azzeramento) degli intervalli inter-contrattuali. Nonostante ciò, nell'ambito della propria autonomia, la contrattazione collettiva di settore può comunque prevedere intervalli di maggior durata che, tuttavia, non sarebbero in grado di produrre effetti sul "piano obbligatorio" e, quindi, inciderebbero esclusivamente a livello delle parti stipulanti». Dott.ssa Donatella Chiomento (Consulente del lavoro)