Per chi perde il posto I soldi e diritti della nuova Aspi
IVREA Aspi, ovvero assicurazione sociale per l'impiego. Sostituisce, dal primo gennaio, l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti (mini Aspi) e, dal 2017, l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione speciale edile. Le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e previste dalla legge Fornero che hanno riformato il mercato del lavoro, sono applicate a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci, lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione o possano far valere almeno due anni di anzianità assicurativa e un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni (si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni giusta causa come previsto dalla Circolare Inps n.163/03) o per risoluzione consensuale del rapporto (salvo che quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art .7 L. n.604/66). Alcune modifiche rispetto alla normativa precedente riguardano ad esempio l'importo, che viene determinato in base alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni e in particolare è pari al 75 % della retribuzione se la retribuzione è pari o inferiore nel 2013 a 1.180 euro mensili, 75 % della retribuzione più il 25 % del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo di 1.180 euro (se la retribuzione è superiore a 1.180 euro) Questi importi saranno ridotti del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Altre novità rispetto alla durata riguarda il periodo transitorio fino a fine dicembre 2015. Nell'anno in corso, l'Aspi sarà riconosciuta per 8 mesi ai disoccupati di età inferiore a 50 anni, per 12 mesi ai disoccupati di età pari o superiore a 50 anni. Dal primo gennaio 2016, quando la nuova misura sarà a regime, l'Aspi verrà riconosciuta per 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni e per 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. In caso di nuova occupazione del la persona, con contratto di lavoro subordinato, l'indennità sarà sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di sei mesi. E non è tutto. Dal 1° gennaio 2013 la mini - Aspi assicura i lavoratori che non hanno maturato i requisiti per l'Aspi (sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti). È concessa ai lavoratori che sono in stato di disoccupazione, hanno almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Non è richiesto il requisito dell' anzianità assicurativa e l'importo consiste in un'indennità di importo pari all'Aspi. Inoltre, è concessa per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno. Viene sospesa in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato.