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Nuovo appuntamento con la rubrica ‘Prova e prendermi' che sviluppa temi sul Codice della Strada.
Giorgio da Caluso scrive: «Ho avuto un incidente con un autocarro per il quale, non riuscendo a concordare sulla colpa, ho chiamato i vigili urbani. Questi sono intervenuti dopo pochi minuti ed hanno effettuato i rilevamenti. Successivamente gli agenti hanno disposto la rimozione dell'auto e dell'autocarro, ma hanno sanzionato i due autisti perché non avevamo provveduto a spostare i mezzi. Il danno da me subito, poi liquidato dall'assicurazione (avevo ragione io) è stato di 250 euro. Ho fatto mettere a verbale che non ho spostato l'auto perché attendevo proprio i vigili e che non era possibile spostare l'auto perché in tutta la strada non c'era un parcheggio. Ho ragione? Esiste una sentenza sull'argomento?».
Non siamo a conoscenza di sentenze in merito, ma in base a ciò che il lettore ha spiegato possiamo valutare l'entità del danno minimo, altresì non possiamo conoscere il grado di intralcio e pericolo dei mezzi coinvolti nel sinistro e lasciati nella loro posizione statica terminale dopo l'urto. A fronte di soli danni alle cose, quando la permanenza dei veicoli crei pericolo per la circolazione è necessario provvedere alla rimozione degli stessi, come previsto dall'art. 189 del Codice della Strada, passando in subordine l'interesse dei soggetti coinvolti nell'incidente a vedersi rilevare il sinistro e anche lo stesso interesse di giustizia a rilevare eventuali responsabilità nel sinistro, poiché il bene primario giuridico tutelato è la sicurezza della circolazione che impone anche all'organo di polizia intervenuto di procedere a spostare celermente i veicoli salvo effettuare le minime operazioni di tracciatura dei mezzi in modo da poter effettuare successivamente, in sicurezza, i rilievi. Quindi, il lettore valuti attentamente in base ai canoni di ragionamento proposti, se sia il caso o meno di proporre il ricorso. Soprattutto tenendo conto dove è avvenuto il sinistro e se la presenza dei veicoli costringeva gli altri utenti della strada a manovre o rallentamenti tali da poter creare anche un minimo grado di pericolosità, come quasi sempre avviene in queste circostanza.
Tenendo anche conto che le agevolazioni proposte dal risarcimento diretto tramite CID dovrebbero indurre proprio a utilizzare questa pratica per sinistri di poco conto, ferma restando la possibilità di richiedere l'intervento senza, però, che si crei pericolo o intralcio.
Ricordiamo a tutti i lettori de "La Sentinella del Canavese" l'indirizzo mail: redazione@lasentinella.it e il fax 0125-424948 ai quali far pervenire quesiti e curiosità sul Codice della Strada.