Stop alle auto non ecologiche
I l Comune di Ivrea, in accordo con la Provincia, ha deciso di non adottare il provvedimento delle targhe alterne, ma aderisce al Piano d'azione provinciale per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dell'inquinamento atmosferico.
Pertanto, nelle sole giornate di mercoledì e giovedì, dal 9 e 10 novembre, partirà in città la limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici, come già avvenuto negli ultimi anni.
Questo il calendario delle giornate che prevedono la limitazione delle auto non ecologiche, che esclude il periodo di Natale: mercoledì 9 e giovedì 10 novembre; mercoledì 16 e giovedì 17 novembre; mercoledì 23 e giovedì 24 novembre; mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre; mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre; mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio; mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio; mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio.
La limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici interessa un'unica fascia oraria, dalle ore 8,30 alle ore 18,00.
Per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto, dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00. Per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
In tali date ed orari è pertanto vietata la circolazione di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati, che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione): a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive); c) veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE; e) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi delle direttive 91/542/CE, 93/59/CE e successive; f) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive.
Per i trasgressori sono previste multe che vanno da un minimo di 71,00 euro ad un massimo di 286,00 euro.