‘Sì' a Millennium, tutti i perchè del Tar

IVREA.Sentenza del Tar a tempo di record. Nella mattinata di giovedì scorso, i giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale (presidente Alfredo Gomez de Ayala, consigliere estensore Bernardo Baglietto e referendario Richard Goso) hanno bocciato il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro Regione e Piemonte, Comune di Albiano e società Mediapolis.
Legambiente, Pro Natura, Fai, Italia Nostra e Wwf, attraverso lo studio legale del professor Claudio Dal Piaz, avevano chiesto al Tar di annullare la variante del Piano regolatore del Comune di Albiano che, di fatto, dava il via libera al progetto di Mediapolis per la costruzione di un Parco della Comunicazione.
Il 22 giugno scorso, un mercoledì, il ricorso era stato discusso negli uffici del Tribunale amministrativo regionale, in corso Unione Sovietica, a Torino. Erano intervenuti gli avvocati Claudio Dal Piaz, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Giorgio Santilli per il Comune di Albiano, e Claudio Vivani per la società Mediapolis spa.
I giudici si erano poi ritirati e riservati una decisione. Considerati i tempi medi della decisioni del tribunale amministrativo, tutti si aspettavano una sentenza dopo la pausa estiva. I giudici, invece, sono stati rapidissimi. E il ricorso delle associazioni ambientaliste - in diciannove pagine di sentenza - è stato considerato parzialmente infondato ed in parte inammissibile. In sostanza: tutti le critiche avanzate dalle associazioni ambientaliste sono state respinte. E ora la vicenda rischia di finire davanti al Consiglio di Stato, organo di appello rispetto alle sentenze del Tar.
I ricorrenti.Il ricorso è inammissibile nella parte che vede tra i ricorrenti le associazioni Legambiente Piemonte e Pro Natura Torino. I giudici hanno accolto l'eccezione di Mediapolis: le due associazioni sono articolazioni regionali di enti nazionali e non sono dotate di «autonoma legittimazione processuale».
L'interesse pubblico.Per le associazioni ambientaliste, il progetto di Mediapolis non sarebbe un'opera di pubblica utilità. Ma i giudici osservano: «Dall'esame delle planimetrie acquisite agli atti si rileva in effetti che una consistente porzione delle aree disciplinate dal piano particolareggiato del "Millennium Park" è soggetta a vincolo idrogeologico e che anche su di esse è prevista l'edificazione. Occorre considerare che è l'approvazione stessa del piano particolareggiato a comportare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste». E aggiungono: «Quando alla circostanza che le opere del "Millennium Park" abbiano carattere privato e siano destinate ad essere in parte utilizzate a fini di lucro, il Collegio non ritiene che essa valga a determinare l'illegittimità della dichiarazione implicita di pubblica utilità». E concludono il paragrafo: «In giurisprudenza è pacifico che la strumentazione urbanistica è legittima anche laddove risulti finalizzata alla realizzazione di un intervento esclusivamente privato, almeno tutte le volte che questo risulti rispondente (anche) all'interesse pubblico. In questo caso, tale rispondenza è appunto riconosciuta dalle disposizioni del Patto Territoriale che hanno previsto l'intervento medesimo».
La compatibilità ambientale.Scrivono i giudici: «Non corrisponde al vero che la ponderazione dell'intervento con gli interessi ambientali coinvolti sia mancata, e la valutazione finale, non sindacabile in sede di legittimità, è stata positiva». Poco prima, avevano precisato: «Il Comune di Albiano ha di fatto allegato alla variante adottata un atto espressamente intitolato "Verifica di compatibilità ambientale", che della variante stessa costituisce parte integrante. La Regione ne ha preso atto, tanto che nella relazione istruttoria dl 5 giugno 2002 aveva chiesto integrazioni della normativa di attuazione proprio al fine di assicurare la coerenza di queste con la risultanze della verifica stessa e, a seguito dell'avvenuta introduzione delle modifiche richieste, ha poi approvato la variante».
La Ctu.La Commissione Tecnica urbanistica regionale aveva espresso parere negativo. L'assessore all'Urbanistica, all'epoca Franco Maria Botta, Udc, non aveva fatto proprio il parere (facoltativo e non vincolante) ed aveva a sua volta chiesto integrazioni al Comune di Albiano, ottenute le quali non ha più coinvolto la Ctu. Dicono i giudici: «Le ragioni del dissenso della giunta sono state esplicitate con deliberazione del 17 giugno 2002, non coinvolta nell'impugnazione». E quanto alla mancata richiesta di un nuovo parere alla Ctu «non pare al Collegio che l'avvenuta richiesta precedente la rendesse necessaria».
Il castello di Masino.«La censura - evidenziano i giudici - è inammissibile perchè si risolve in considerazioni meramente estetiche (e quindi ‘di merito') non sindacabili in sede di legittimità, nè è confortata dalla deduzione di specifiche violazioni di legge o dieccesso di potere positivamente riscontrabili».
La riclassificazione.Le classi ‘3a' e ‘3b' (sul rischio idrogeologico) sono quelle che avevano fatto discutere molto. Ma per i giudici «in entrambe non sono consentite edificazioni nuove, con l'eccezione delle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili». (ri.co.)