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  1. SUNIA La proposta degli sfratti IL RECENTE provvedimento varato dal Governo, fondato sulla ®straordinaria necessità ed urgenza¯ di prorogare l'attuale normativa, in materia di esecuzioni negli immobili ad uso abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, che nella provincia di Mantova sono: il comune capoluogo, Bagnolo S. Vito, Curtatone, Porto Mantovano, Roncoferraro, S. Giorgio, Virgilio, ha fatto slittare al 28.02.99 il termine massimo entro il quale può essere concessa agli Ufficiali Giudiziari la forza pubblica per eseguire lo sfratto. La breve proroga si è resa necessaria per consentire al Parlamento il tempo per la definitiva approvazione della riforma della legge sulle locazioni. I poteri del Prefetto in ordine alla concessione della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, sono stati introdotti dagli artt. 3 e 5 del D.L. 31.12.88 n. 551 (convertito nella L. 21.02.89 n. 61). Tali norme prevedono la facoltà del Prefetto di fissare i criteri per la concessione dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (art. 3-5), tenuto conto dei pareri forniti sui singoli casi dalle Commissioni Prefettizie (art. 4). Numerosi (per l'esattezza nn. 23) interventi legislativi hanno interessato la materia con modifiche nella conversione in legge di vari decreti che si sono succeduti fra cui l'art. 1 bis della L. 25.07.97 n. 240. Con tale norma il legislatore ha stabilito che i poteri del Prefetto dovevano intendersi comprensivi di due facoltà: da una parte quella di fissare i criteri generali per l'impiego della forza pubblica, e dall'altra quella di ®determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in relazione alle situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste all'Ufficiale Giudiziario¯. La Corte Costituzionale è intervenuta sul punto (con la nota sentenza n. 321 del 14/24.07.98) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 bis della L. 25.0797 n. 240 nella parte in cui prevede che il Prefetto possa determinare il ®differimento della singola esecuzione forzata¯, ma ha lasciato inalterato il potere di fissare i criteri preventivi e generali, avvalendosi del parere delle Commissioni Prefettizie (art. 4), per l'uso della forza pubblica. Rimane ben inteso, quindi, che i poteri di stabilire i criteri preventivi per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è pienamente operante e non subisce alcuna modifica. Anzi è la stessa Corte Costituzionale che nella motivazione della sentenza afferma che questo potere ®non è oggetto di dubbi di legittimità costituzionale¯ e ribadisce che anche la Corte di Cassazione ha in passato confermato tale interpretazione. Oggi, quindi, il Prefetto è tenuto ancora a fissare i criteri preventivi generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e non può, per singoli casi, derogare a tali criteri. La proroga, infatti, non ha nulla a che vedere con la pronuncia di illegittimità costituzionale che ha investito soltanto l'art. 1 bis D.L. 19.06.97 n. 172 convertito nella legge n. 240. Infatti, la pronuncia di legittimità ha lasciato inalterato il residuo contenuto della norma stessa. L'art. 3 si applica ancora (seppur nel senso indicato dalla Corte) ed il termine fissato dal comma 5 è prorogato da ultimo al 28.02.99, e quindi permane la facoltà del Prefetto di concedere l'uso della forza pubblica, `limitatamente' ai criteri generali di urgenza. Ufficio Sunia di Mantova

    ...la maggioranza dell'opposizione (Berlusconi-Fini), si sono messe d'accordo...molti (anche Artioli?) ritengono che Berlusconi abbia fatto opposizione, in realtà è stato...necessario invece superare l'inganno Berlusconi che è il vero traditore del nord...