17 ottobre 2008 —
pagina 13
sezione: Toscana
Lesperienza, densa di motivi di insoddisfazione, dellapplicazione dellaffidamento condiviso nei primi due anni dallentrata in vigore della legge ha convinto il Parlamento a tornare sul tema con un nuovo intervento legislativo.
Ci riferiamo, in particolare, al ddl 957, che si basa su un monitoraggio giurisprudenziale effettuato da Crescere Insieme e sui conseguenti suggerimenti. La maggior parte delle modifiche, difatti, intende dare risposta ai principali punti di criticità e prevede sensibili cambiamenti. La distanza fra le abitazioni, letà dei figli e la conflittualità non saranno più motivi per escludere un genitore dallaffidamento. Analogamente, i figli non potranno più essere collocati permanentemente o quasi presso un solo genitore, con lo stesso ruolo del vecchio affidatario, ma avranno domicilio presso entrambi e li frequenteranno per quanto possibile pariteticamente.
Allunicità della collocazione abitativa e conseguente stabilità logistica, privilegiata dalla prassi attuale, viene anteposta la stabilità affettiva e la possibilità di ricevere effettivamente un doppio contributo educativo. E il rapporto con ciascun genitore ritrova concretezza e si cala nel quotidiano con una più felice e inequivoca definizione del mantenimento diretto, precisato attraverso lindicazione di capitoli di spesa da rimettere alla competenza delluno o dellaltro genitore.
Agli aspetti economici che hanno forti ricadute sulla relazione provvedono anche le nuove disposizioni sul godimento della casa familiare, allineate alla recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale lintroduzione in essa di nuove persone fa perdere le caratteristiche di nido e sede degli antichi affetti, per cui in tale ipotesi si provvederà alla sua assegnazione nei modi ordinari. La mediazione familiare esce dal limbo di una facoltativa segnalazione del giudice a ostilità già iniziate, collocandosi come passaggio preliminare, obbligatorio sotto il profilo dellinformazione, presso un centro accreditato, condizione di procedibilità per le coppie in disaccordo.
Aumenta la severità nelle sanzioni e, se un genitore, anche se affidatario esclusivo, si allontana portando con sé arbitrariamente i figli si prevede che il giudice disponga il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno.
Marino Maglietta Presidente di Crescere Insieme