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Ammortizzatori sociali in deroga: proroga fino a sei mesi

di ROCCO LAURIA*


Con la firma del recente accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga, nella nostra regione sono state introdotte alcune importanti novità sul fronte delle politiche attive del lavoro. Cosa sono gli ammortizzatori sociali in deroga. La legge finanziaria n. 203 del 2008 prevede la possibilità di concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG in deroga) e di mobilità a lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali (legge 223/1991 e successive modificazioni). I trattamenti sono concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti richiesti. Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che, nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009 abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, oppure si siano dimessi per giusta causa. Con i nuovi accordi la durata del trattamento passa da quattro a sei mesi. Il trattamento viene concesso a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, i soci di cooperative, escluse dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
Cassa integrazione in deroga. Possono beneficiare del trattamento tutti i lavoratori subordinati con un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni, compresi, questa è la novità, i lavoratori a domicilio. Vengono confermati nel beneficio gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato, per periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale od orizzontale che abbiano avuto inizio dall’1.1.2009 al 31.12.2009 e per un massimo di 1038 ore totali per ciascun lavoratore.
*Direttore regionale Inps Friuli Venezia Giulia